Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2025/1892 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Quando entra in vigore la Direttiva UE 2025/1892 relativa ai rifiuti?
La Direttiva pubblicata il 26 settembre scorso è in vigore dal 16 ottobre 2025.
Gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro e non oltre il 17 giugno 2027.
La Direttiva (UE) 2025/1892 modifica la Direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti e introduce nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili, stabilendo nuovi obiettivi vincolanti entro il 2030.
Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’adeguamento della direttiva entro e non oltre il 17 giugno 2027.
Mentre le imprese dei settori alimentare e tessile dovranno adeguarsi a regole più restrittive in merito a raccolta, riciclo e donazioni.
Nuove disposizioni per rifiuti alimentari
Come previsto dalla nuova Direttiva (UE) 2025/1892, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:
- ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10% rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;
- ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30% rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.
In ottica di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, gli Stati membri dovranno adottare misure per facilitare la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano, coinvolgendo direttamente gli operatori economici.
Nuove disposizioni per rifiuti tessili
Il testo della nuova Direttiva Ue prevede che gli Stati membri:
- provvedano affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
- possano istituire un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di materassi conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
- provvedano affinché un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
- istituiscano un registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater (“registro dei produttori”) al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 quater, paragrafo 1. Gli Stati membri rendono obbligatoria l’iscrizione dei produttori nel registro.
Le nuove regole riguardano abbigliamento e accessori, cappelli, calzature, coperte, tende, biancheria da letto e da cucina.
Come gestire i rifiuti tessili di scarto?
Per la gestione dei tessili di scarto, gli Stati membri dovranno provvedere affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto saranno sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione.
Gli Stati membri dovranno infine provvedere affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.
