Numero di RLS designati: chiarimenti con l’interpello n. 5 del 2024

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La Commissione Interpelli fornisce chiarimenti in merito all“unità produttiva” ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 rispondendo ad un quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne richiedeva la definizione per l’identificazione delle proprie articolazioni territoriali.

La Commissione specifica con l’interpello n. 5/2024 che cosa si intende per “unità produttiva” e quali sono le regole per l’elezione del RLS.

Quesiti istanza interpello n. 5/2024

L’istanza presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riporta il seguente quesito:   

  1. Se le  proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un’unica entità
  2. Se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest’ultima, anche se esterno alla rappresentanza.

Risposta della Commissione all’interpello 

In merito al quesito n.1, la Commissione ribadisce che il D.Lgs 81/08 prevede in modo chiaro che l’unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all’erogazione di servizi. Pertanto se sussistono i requisiti menzionati all’art. 2 del D.Lgs. 81/08, ogni articolazione territoriale può configurarsi come unità produttiva autonoma.

In risposta al quesito n.2, viene ricordato che, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/08 nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all’interno delle rappresentanze sindacali in azienda, siano esse RSA o RSU. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante. La stessa normativa precisa che numero , modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori è definito in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo riferito a ciascuna unità produttiva, a seconda del numero di lavoratori impiegati:

  • 1 sino a 200 lavoratori
  • 3 da 201 a 1.000 lavoratori
  • 6 nelle aziende sopra i 1.000 dipendenti

Riepilogato il quadro normativo tra norme derogabili e inderogabili, la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.

Riguardo all’appartenenza alla RSU  l’interpello precisa che l’ RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa o quanto meno rappresenti compiutamente gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.  

Fonte Commissione Interpelli – Interpello n. 5/2024

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