Pubblicato il Decreto che disciplina le condizioni per le quali le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina del Consulente ADR
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DM 07/08/2023 che va ad abrogare l’ormai superato DM 04/07/2000. Il nuovo Decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada sono esentate dalla nomina del consulente ADR.
Sono distinti i casi di esenzione per:
- Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
- Trasporti in colli
- Spedizioni occasionali
- Esclusione dal campo di applicazione
Nessuna esenzione è invece prevista per “attività” connesse alle modalità di trasporto Ferroviaria (RID) e per Vie Navigabili Interne (ADN).
Consulente ADR – Elenco delle esenzioni
Di seguito l’elenco delle esenzioni previste:
Esenzioni legate a natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni specifiche
L’art. 3 della norma prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
• Al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»
• Al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»
• Al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti»
Esenzioni legate a natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni specifiche
L’art. 4 della norma prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico oppure allo scarico di merci pericolose nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare
b) Ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse
c) Ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto. Il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).
Esenzioni per spedizioni occasionali
L’art. 5 prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni
a) Le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna
b) Le materie devono essere assegnate al III gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4
c) Il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare
d) Ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto. Il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).
Esenzioni per esclusione dal campo di applicazione
Le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci sono esentate dalla nomina del consulente ADR. Rientrano tra queste le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli e le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Ricordiamo che, anche in caso di esenzione dalla nomina del consulente ADR è necessario che il legale rappresentante dell’impresa:
- Assicuri che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne;
- Sia responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta;
- deve assicurarsi, nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rapporto, riportando la condizione di esenzione della nomina del consulente.
Fonte Decreto Ministeriale del 07 agosto 2023
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