L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. 2668 del 18 marzo 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai precetti riconducibili a categorie omogenee e alla conformità delle attrezzature costruite prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine 89/392/CEE.
Sanzioni e categorie omogenee secondo il D.Lgs. 81/2008
Secondo quanto chiarito dall’Ispettorato, la violazione di più precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea di requisiti di sicurezza (come definiti nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008) configura un’unica violazione, e dunque un’unica sanzione. Al contrario, se i precetti appartengono a categorie diverse, le violazioni sono da considerarsi multiple, ciascuna soggetta alla propria sanzione.
Esempio pratico:
Violare i punti 1.1.1 e 1.1.7 dell’Allegato IV (entrambi riferiti alla stabilità dei luoghi di lavoro) costituisce una sola violazione.
Violare i punti 1.1.1 e 1.2.6 (riferiti rispettivamente alla stabilità e all’altezza dei locali) rappresenta due violazioni distinte.
Questo approccio è utile per uniformare l’applicazione delle sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
Macchine ante Direttiva: requisiti di sicurezza e valutazione dei rischi
La nota chiarisce che le attrezzature costruite prima del 21 settembre 1996, cioè prima della marcatura CE, devono comunque rispettare i requisiti generali di sicurezza previsti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
Valutare i requisiti di sicurezza delle attrezzature.
Includere tali valutazioni nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo gli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008. A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto. Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Manuali d’uso e manutenzione: cosa cambia per le macchine vecchie?
Per le macchine immesse sul mercato prima del DPR 459/1996, non è obbligatorio il manuale d’uso redatto dal costruttore. Tuttavia, il datore di lavoro deve predisporre schede tecniche, istruzioni operative o procedure interne, che contengano:
Le norme comportamentali da seguire.
Le misure di sicurezza adottate.
Le informazioni necessarie a garantire l’uso sicuro dell’attrezzatura.
Conclusioni
La Nota INL 2668/2025 rappresenta uno strumento fondamentale per datori di lavoro, consulenti e organi di vigilanza, offrendo una linea interpretativa chiara e condivisa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e conformità delle attrezzature datate.
