Pubblicato il Decreto che aggiorna la modulistica del MUD e proroga la scadenza del termine, per adempiere agli obblighi previsti, al 28 giugno 2025
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.
La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:
- DPCM 29 gennaio 2025 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2025
- Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 – Modelli raccolta dati
- Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica
- Sintesi modifiche MUD 2025
Che cosa è la dichiarazione MUD?
Il MUD è il modello unico di dichiarazione ambientale per la denuncia di rifiuti prodotti e/o gestiti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell’anno precedente. Con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale si realizza la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, disciplinata dall’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006.
Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD?
I soggetti obbligati alla presentazione della denuncia sono:
- imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali che effettuano anche operazioni di raccolta e trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri al giorno (in quanto trasportatori);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni
– industriali
– artigianali
– recupero e smaltimento di rifiuti
– trattamento / depurazione delle acque
– abbattimento di fumi- con più di 10 dipendenti
- impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- intermediari e commercianti rifiuti senza detenzione;
- comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento;
- consorzi di gestione imballaggi;
- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Sanzioni per la mancata compilazione del MUD rifiuti
Sono previste sanzioni per la presentazione tardiva del MUD oppure in caso di mancata presentazione:
- la presentazione effettuata oltre il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza comporta una sanzione da € 26,00 a € 160,00.
- La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00.
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Compilazione MUD
Il nostro servizio dedicato all’elaborazione e presentazione del MUD prevede:
Elaborazione o raccolta dati dei registri di carico scarico formulari
Verifica della corrispondenza effettiva dei dati comunicati
Compilazione del modello unico e invio telematico
Copia della dichiarazione e consegna di attestazione

