Formazione sicurezza datori lavoro e preposti: chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare n. 1410 del 16 febbraio 2022 interviene sulle modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) in riferimento agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi:

Datore di lavoro
Il primo elemento innovativo della riforma è costituito dal comma 7 del citato art. 37, secondo cui “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

In primo luogo la disposizione indica che il datore di lavoro, in qualità di nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico
secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza avrebbe avuto il compito di adottare “un accordo nel quale provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria
a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

In conclusione, sarà l’accordo a determinare la durata, le modalità della formazione e i contenuti minimi, quindi la verifica del corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Dirigenti e preposti
La precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva gli obblighi formativi per il dirigente e il preposto, disponendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.


Con la modifica dell’art. 37, per dirigenti e preposti, ora la Legge richiede una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, specificatamente al ruolo del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per
assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”
.

In conclusione, in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente ai contenuti della formazione che sarà adottata con il nuovo accordo Stato Regioni. Pertanto, anche i requisiti sopra citati andranno verificati in relazione alla nuova disciplina, così come già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi all’introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole

Obblighi formativi e prescrizione
I nuovi obblighi in capo a datore di lavoro, dirigenti e preposti, comprese le modalità di adempimento
richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Obbligo di addestramento
Un’altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul
luogo di lavoro”
. Il legislatore, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova
pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro
anche informatizzato”.

Si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata
applicazione
, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro
informatizzato”
che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del
provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Di conseguenza, ne deriva che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e
rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

Fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro

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