D.Lgs 81/08 e Direttiva macchine 42/2006/CE: tutelare azienda e lavoratori

Alla luce dei recenti infortuni accorsi, questo articolo vuole sensibilizzare le aziende sulla messa in sicurezza delle macchine.

Tra normativa e obblighi dei datori di lavoro

Buona percentuale delle dinamiche di infortunio che avvengono nel mondo del lavoro sono strettamente correlate all’impiego di macchine e attrezzature. Basti pensare ad uno degli infortuni più chiacchierati dello scorso anno quello di Luana d’Orazio e l’orditoio, oppure a tutti quegli infortuni dovuti allo schiacciamento in un tornio, o ancora, al trapano a colonna che impiglia e trascina gli arti superiori. La causa principale è quasi sempre la mancata formazione dei lavoratori o la mancata messa in sicurezza delle macchine.

La verifica delle macchine in servizio è uno dei requisiti del D.Lgs 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti ai sensi degli art. 70 e 71, Datore di Lavoro e fabbricanti, devono assicurare la conformità dei macchinari presenti nei siti produttivi per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori addetti.

La Direttiva Macchine 42/2006/CE invece, definisce i requisiti essenziali, in materia di sicurezza, ai quali devono rispondere le macchine in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento, prima della loro immissione sul mercato.

D.Lgs 81/08 art. 70 e 71

Di seguito riportiamo gli articoli che riguardano i requisiti di sicurezza delle attrezzature e gli obblighi del Datore di Lavoro.

Art. 70

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V. 

L’Allegato V del D.Lgs 81/08 è relativo ai “Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”. 

Art. 71

Stabilisce che il Datore di Lavoro, “al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’Allegato VI’ (Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro)“. 

Direttiva Macchine

La normativa sulla Direttiva Macchine tratta la sicurezza di nuovi macchinari. In Italia, è ancora presente il “problema” della commercializzazione e dell’utilizzo di macchinari costruiti prima del 24 Luglio 1996, data di entrata in vigore della vecchia Direttiva Macchine 98/37/CE. A questo punto, viene in supporto l’articolo 72 del D.Lgs 81/08: ”Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”: chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. [Art. 78 comma 7]: sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro

Direttiva macchine requisiti di sicurezza dei macchinari

  • Tutti i macchinari a partire dal 1996 devono riportare il marchio CE
  • Per le macchine antecedenti al 1996 è necessario predisporre la verifica secondo l’allegato V per i requisiti minimi di sicurezza.
  • In caso di macchinario modificato (incremento delle performance, ad esempio) bisogna procedere con una nuova certificazione CE

L’operatività – da dove iniziare

Per eliminare o quanto meno ridurre il rischio per macchine a attrezzature, è bene fare un analisi e partire dall’esecuzione in sequenza delle 4 azioni sotto elencante:

  1. Ogni macchina utilizzata in azienda DEVE ESSERE conforme alle disposizioni contenute nell’allegato V del D.Lgs 81/08 per le macchine non CE, e per la Direttiva macchine per quelle CE
  2. Provvedere alla valutazione dei rischi residui esistenti al momento della verifica (le macchine devono essere conformi come descritto al punto sopra). I rischi residui e le relative misure di monitoraggio e controllo DEVONO NECESSARIAMENTE essere conosciute dai lavoratori addetti e le corrette modalità d’utilizzo e manutenzione devono essere definiti in precedenza per assicurare la semplicità di utilizzo.
  3. I lavoratori addetti, precedentemente all’utilizzo di una macchina, devono dare evidenza di aver ben compreso e di saper adottare le corrette misure di sicurezza
  4. Le reali condizioni della macchina devono corrispondere esattamente a quelle in essere all’atto della valutazione dei rischi. E’ necessario quindi effettuare controlli periodici, manutenzioni programmate e gestire le schede di autocontrollo.

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