Mancanza di protezioni e infortuni: la Sentenza 1909/2026 specifica i limiti della responsabilità del preposto

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Responsabilità e Infortunio: Distinguere l’Imprudenza del Lavoratore dal Comportamento Abnorme

Con la sentenza n°1909/2026 la Corte di Cassazione torna a definire il confine tra la condotta colposa del lavoratore e il cosiddetto comportamento abnorme. Si tratta di una distinzione cruciale: è proprio in questo spazio che si gioca l’esonero o la conferma della responsabilità penale per datori di lavoro, dirigenti e preposti.

La dinamica del fatto

Il sinistro si è verificato presso un impianto di lavorazione di ortofrutta, dove una carrellista ha tentato di sbloccare un nastro trasportatore ostruito da residui di lavorazione. Utilizzando un legnetto per liberare il rullo, la lavoratrice è rimasta vittima di una tragica fatalità: il carter di protezione era stato rimosso precedentemente per una manutenzione.

Al riavvio improvviso del macchinario, la lavoratrice è stata trascinata nel punto di contatto tra il rullo e il tappeto, riportando gravi lesioni permanenti alle mani.

Il preposto è stato inviato a giudizio con l’accusa di lesioni colpose aggravate per due specifiche mancanze:

  • Non aver segnalato l’assenza della protezione sul macchinario
  • Non aver inibito il funzionamento dell’impianto nonostante la condizione di pericolo

 

In primo grado, il Tribunale di Bologna aveva assolto il preposto, qualificando l’iniziativa della lavoratrice come condotta abnorme. Secondo il giudice, il tentativo di sbloccare il nastro con un mezzo di fortuna era un atto talmente eccentrico e lontano dalle mansioni di carrellista da risultare imprevedibile, interrompendo così il nesso di causalità tra l’omissione del preposto e l’infortunio.

La Cassazione, ribaltando o precisando i criteri di valutazione, si focalizza sulla violazione delle norme prevenzionistiche previste dal D.Lgs. 81/2008.

1) Gli obblighi del Preposto (Art.19)

Il ruolo del preposto si traduce in una vigilanza concreta e operativa. Egli è tenuto a:

  • Vigilare sull’operato dei lavoratori e sul rispetto delle norme
  • Segnalare anomalie delle attrezzature o situazioni di rischio
  • Bloccare le attività lavorative in caso di pericolo grave e imminente                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) La sicurezza delle attrezzature (Art. 71)

Le attrezzature devono essere utilizzate solo se integre e complete di protezioni. La rimozione del carter integra una violazione diretta della sicurezza intrinseca del macchinario: senza tale requisito, l’impianto deve essere considerato non conforme e immediatamente inibito all’uso.

3) Il principio di affidamento (Art. 41 c.p.)

 Il nodo giuridico centrale riguarda l’Articolo 41, comma 2 del Codice Penale, sulle cause sopravvenute  da sole sufficienti a determinare l’evento.

Il chiarimento della cassazione

La Suprema Corte chiarisce che la condotta del lavoratore non può qualificarsi come ‘abnorme’ per il solo fatto di essere imprudente o inosservante delle direttive aziendali.

In questo caso, la Cassazione osserva che:

  • l’imprudenza è prevedibile: è noto che un lavoratore possa tentare di risolvere un blocco tecnico per velocizzare la produzione
  • l’assenza di protezioni è il fattore primario: se il carter fosse stato presente, l’imprudenza della lavoratrice non avrebbe portato alla lesione.
  • il dovere di vigilanza: il preposto non può invocare l’abnormità se egli stesso ha permesso che un macchinario pericoloso (perché privo di carter) fosse accessibile e funzionante.

 

Conclusione

La sentenza n. 1909/2026 conferma un orientamento rigoroso: la responsabilità del preposto sussiste ogni qualvolta l’infortunio sia avvenuto per l’assenza di misure di sicurezza che egli avrebbe dovuto esigere o segnalare. 

L’errore del dipendente viene considerato solo una concausa e non interrompe il nesso di causalità, poiché persiste l’obbligo del preposto di segnalare il pericolo o inibire l’attività in condizioni insicure.

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