Linee guida SNPA: chiarimenti sulla classificazione dei rifiuti

Il MiTE ha pubblicato diversi chiarimenti applicativi riguardanti le linee guida Ispra per la classificazione dei rifiuti

Il MiTe – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Circolare n. 128108 ha pubblicato importati chiarimenti in merito all’applicazione delle linee-guida SNPA sulla classificazione rifiuti, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09.08.2021.

Di seguito esaminiamo i principali chiarimenti in merito a relazione tecnica, classificazione RAEE, professionista incaricato della relazione tecnica, rifiuti di costruzione demolizione e urbani, normativa Seveso. Per consultare la Circolare integrale clicca qui.

Che cosa sono le linee guida SNPA?

Le linee guida SNPA sono uno strumento utile per l’individuazione del corretto codice CER e delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, fermo restando altre normative specifiche sul conferimento rifiuti.

L’obiettivo delle linee guida è l’applicazione di una procedura in cui sia evidente il motivo per cui siano state fatte determinate scelte e, nel caso di eventuale pericolosità, sia chiarito il motivo che ha portato a ricercare specifiche sostanze.

Gerarchia delle disposizioni normative

Le linee guida, essendo chiaramente citate dal D.Lgs.152/06, hanno stessa forza di legge del decreto stesso (sentenza della Corte Istituzionale 11 giugno 2014).

Relazione tecnica e giudizio di classificazione linee guida SNPA

Nelle linee guida viene richiamata la redazione di una relazione tecnica a supporto della classificazione di rifiuto adottata. Questa documentazione non è obbligatoria e non deve riferirsi per forza a quello presentato a titolo esemplificativo, nelle linee guida, ma deve però riportarne i contenuti.

E’ fondamentale che la classificazione sia accompagnata da una documentazione completa ed esauriente, che renda chiaro il processo decisionale adottato dal produttore, comprese le modalità di campionamento effettuate.

In conclusione non è quindi vincolante la forma nella quale le informazioni sono riportate.

Classificazione RAEE

Viene chiarito che nelle linee guida la classificazione dei RAEE è basata sulla presenza o meno di sostanze pericolose, valutabile sulla base delle informazioni fornite dai produttori delle apparecchiature stesse, diversamente da quanto previsto dagli “Orientamenti tecnici della Commissione Europea” che prevedono l’attribuzione di codici CER a specchio, con la conseguente necessità di dover effettuare analisi chimiche.

Professionista abilitato al rilascio del giudizio di classificazione

Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione, viene chiarito che si tratta di un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie, previste per legge, per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.

Rifiuti da costruzione e demolizione

In merito alla procedura d’identificazione dei rifiuti, viene ribadito che tale procedimento si basa sull’attività che ha generato i rifiuti in esame e non alla tipologia di rifiuti. Pertanto, ad esempio, rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli non possono essere classificati con i codici CER del gruppo 17.

Le attività riportate nelle linee guida che generano rifiuti identificabili con i codici 17 sono solo alcuni esempi. In via generale, le attività rientranti nella sezione F dei codici Ateco, pertanto non solo imprese edili in senso stretto ma anche, ad esempio, installatori, impiantisti, posatori, tinteggiatori (“imbianchini”) ecc…generano rifiuti identificabili con i codici CER 17.

Nel paragrafo 3.5.4 relativo ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, le attività menzionate come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17 rappresentano solo esempi.

Classificazione rifiuti urbani

Per la classificazione di rifiuti urbani pericolosi con codici CER “a specchio” non si applica la procedura operativa di valutazione prevista nel capitolo 2 delle linee guida SNPA da parte del produttore.

Classificazione imballaggi

Nel caso di imballaggi prima utilizzati e poi vuotati:

  • In presenza di tracce minime di sostanze non pericolose, per l’attribuzione del CER prevale la composizione dell’imballaggio come non pericoloso
  • In presenza di tracce di sostanze pericolose, occorre valutare l’eventuale classificazione come pericoloso.

In presenza di un insieme di rifiuti d’imballaggio di cui alcuni etichettati come pericolosi, le linee guida, per evitare la necessità di effettuare analisi che potrebbero comportare la classificazione come “pericolosi” dell’intera massa di rifiuti in esame, indicano di effettuare una separazione di questi rifiuti e l’utilizzo di codice CER pericolosi o non pericolosi “assoluti” e non di codici a specchio i quali, appunto, comporterebbero l’effettuazione di analisi per individuare l’esatto codice.

Assegnazione caratteristiche di pericolosità e rapporti norme su aziende in “Seveso”

In merito ai rapporti con le norme “Seveso”, viene evidenziato che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili alle norme CLP per la classificazione delle sostanze pericolose, in quanto non esiste una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. Pertanto, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.

Fonte Circolare n. 128108

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