Dal 1° maggio 2022 l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrà essere assolto esclusivamente in via telematica.
Ricordiamo che la comunicazione preventiva dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è un nuovo obbligo introdotto dal Decreto Fisco Lavoro il 21 dicembre 2021 che ha modificato l’art. 14 del D.Lgs 81/08, a carico dei committenti.
Dal 1° maggio 2022 l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrà essere assolto esclusivamente in via telematica, tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, accessibile tramite Spid e Cie. L’indicazione è contenuta nella nota n. 573 del 28 marzo 2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Obiettivo principale del nuovo adempimento è il contrasto al lavoro sommerso o irregolare.
Requisiti lavoratore autonomo occasionale
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:
– l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
– l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
– il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
– l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
– la corresponsione di un corrispettivo.
Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:
– gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
– le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
– i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
– i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
– gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
– le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
– i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
– le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
– i partiti politici;
– le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
– le ONLUS.
Sanzioni
Ricordiamo che in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.