Lavoro agile: regime in vigore dal 1° settembre 2022

Con la fine dell’emergenza Covid19 torna l’obbligo dell’accordo individuale e semplificata la modalità di comunicazione.

Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni è stata aggiornata la modalità “semplificata” di comunicazione obbligatoria per l’attivazione del lavoro agile. Dal 1° settembre tornerà vigente quanto disposto dalla legge n. 81/2017, che prevede la sottoscrizione di accordi individuali con ciascun lavoratore.

Cosa cambia per aziende e lavoratori

Alla luce del nuovo quadro normativo, il datore di lavoro che intende ricorrere al lavoro agile dovrà:

1) Stipulare l’accordo individuale con il lavoratore

L’accordo, modificativo e integrativo del contratto di lavoro, deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e della regolarità amministrativa. L’accordo disciplina (art. 19 co. 1 legge n. 81/2017):

  • L’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali
  • Le forme di esercizio del potere direttivo
  • La modalità di utilizzo degli strumenti utilizzati dal lavoratore (in particolare se forniti dall’azienda, con riferimento a disciplinari tecnici e/o manuali di utilizzo)
  • I tempi di riposo del lavoratore
  • Le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche
  • Le modalità di recesso

L’accordo può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato (anche laddove il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato).

2) Conservare (e non trasmettere) l’accordo individuale per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione

3) Adempiere agli obblighi informativi collegati quali:

  • ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile attraverso il portale Servizi Lavoro. Tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni.

La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato. Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

  • ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA – L’art. 22 co. 1 legge n. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro debba garantire la salute e sicurezza del lavoratore impiegato in modalità agile, introducendo l’obbligo di redazione di una specifica «[…] informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro», da consegnare al lavoratore ed al RLS con cadenza almeno annuale.

INAIL – TRACCIA PER L’INFORMATIVA

In occasione dell’attivazione, mediante normativa emergenziale, di modalità di lavoro agile “semplificate”, l’INAIL ha messo a disposizione delle aziende una traccia di informativa, da poter utilizzare in azienda, con le necessarie modifiche/integrazioni rispetto al contesto specifico.

Scarica l’informativa al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html

Sanzioni per inadempimento

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

FONTE: INAIL – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

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