Il panorama normativo in materia di sicurezza sul lavoro si aggiorna con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, pubblicata il 28 dicembre 2024 e operativa dal 12 gennaio 2025. Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, concernente l’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro.
La nuova legge, intervenendo sui commi 2 e 3 dell’articolo 65, introduce una deroga al divieto generale di adibire tali spazi ad attività lavorative. Tuttavia, questa possibilità è strettamente vincolata al rispetto di precise condizioni e ad una specifica procedura di comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
- 23 luglio 2025
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Nuova nota di INL su verifiche e controlli per locali chiusi sotterranei o semisotterranei
INL pubblica la Nota n. 5945 del 08/07/2025, con la quale fornisce una serie di indicazioni operative più precise per l’espletamento dei controlli da effettuare a seguito dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, Lavori in Deroga Ambienti Sotterranei e Semi-Sotterranei.
La nota precisa che, ai fini della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza, dato il non uniforme recepimento su tutto il territorio nazionale del Regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Segnaliamo che, in riferimento alla precedente Circolare INL prot. n. 811 del 29/01/2025 e in particolare al punto 1.1 relativo ai “Divieti”, si precisa che è possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per le lavorazioni ivi indicate purché il datore di lavoro dichiari, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo “all’emissione di agenti nocivi” (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, etc.); le suddette attività saranno prioritariamente oggetto di verifiche ispettive.
Inoltre, viene riportato che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente, sono da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.
Segnaliamo che la nota di INL non prende in considerazione gli obblighi derivanti dall’applicazione della legislazione sul Radon (Dlgs 101/2020 es.m.i.).
- 27 marzo 2025
Cosa cambia con la legge 203/2024?
La principale novità è che ora è consentito l’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei per lo svolgimento di attività lavorative a condizione che:
- Le lavorazioni non producano emissioni di agenti nocivi.
- Siano rispettati i requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, nella misura in cui siano applicabili.
- Siano garantite idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
L’obbligo di comunicazione all’INL
Un aspetto cruciale introdotto dalla modifica normativa è l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’intenzione di utilizzare tali locali all’ufficio territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC).
Come funziona la comunicazione?
Secondo le prime indicazioni fornite dall’INL, a seguito del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un apposito modulo messo a disposizione dall’Ispettorato stesso.
L’INL si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o carente. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito decorsi trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni aggiuntive richieste, a meno che l’ufficio non emetta un espresso divieto.
Possibile diniego all’utilizzo
L’Ispettorato del Lavoro competente per territorio ha la facoltà di negare l’utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei qualora non sussistano le condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008. Tale diniego dovrà essere comunicato al datore di lavoro via PEC, con la motivazione delle ragioni sottese.
Conclusioni
La Legge 203/2024 rappresenta un’importante novità per quanto riguarda l’utilizzo di spazi lavorativi sotterranei e semisotterranei. Se da un lato introduce una maggiore flessibilità, dall’altro rafforza la necessità di garantire elevati standard di sicurezza e di adempiere correttamente agli obblighi di comunicazione verso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. È fondamentale per i datori di lavoro essere pienamente consapevoli delle nuove disposizioni e dei requisiti da rispettare per evitare sanzioni e, soprattutto, per tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
Fonte: INL – Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semisotterranei
