La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra definitivamente in Costituzione. La Camera approva la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 con espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e degli animali.
Nella votazione finale è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi in questa seconda deliberazione, come già era avvenuto al Senato il 3 novembre dell’anno scorso, dopo che il testo aveva ottenuto il via libera di entrambi i rami del Parlamento in prima deliberazione.
La legge entra subito in vigore e non è suscettibile a referendum.
Di seguito le modifiche introdotte ai due articoli della Costituzione.
Articolo 9
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI».
Articolo 41
« L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI».
Fonte Governo
Iter parlamentare A.C. 3156-B