SOSPENSIONE ATTIVITÀ AZIENDALE: IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTRATTUALE DEI LAVORATORI – PRIME INDICAZIONI INL

Pubblicata la circolare Circolare n.3 del 9 novembre 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le prime indicazioni in riferimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 146/2021 che ha sostituito completamente l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare n.3 del 9 novembre 2021 fornisce le prime indicazioni in merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

La circolare illustra le prime indicazioni operative sui nuovi requisiti e sulle procedure per sospendere l’attività per lavoro sommerso (10% dei lavoratori “in nero”) e per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, l’INL precisa che non sono più considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, come ad esempio coadiuvanti familiari e soci.


Di seguito, elenchiamo le indicazioni più significative:

  • Potere di sospensione. Spetta al personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ma anche “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (art. 14, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008).
  • Sospensione con effetto immediato delle attività nelle quali “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
  • Una prima condizione per l’adozione del provvedimento, si realizza in caso di sospensione per lavoro irregolare cioè quando viene riscontrato almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e che risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
  • Esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore è l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa, art. 14, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008).
  • Allontanamento del lavoratore irregolare dal luogo di lavoro, finché non sia stato regolarizzato in particolare, la sospensione per violazioni di sicurezza comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. L’INL precisa che, “trattandosi di causa non imputabile al lavoratore”, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione previdenziale.
  • Congiuntamente al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, gli Ispettori del Lavoro possono imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”: si tratta, in effetti, del riconoscimento di un potere generalizzato di disposizione agli Ispettori del lavoro nella materia prevenzionistica
  • Revoca del provvedimento di sospensione modificata (art. 14, commi 9-10, D.Lgs. n. 81/2008), ribadendo che anche per la sospensione per lavoro irregolare deve essere verificata l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori nonché la regolarizzazione anche sul piano degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
  • Possibilità di revoca dell’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussiste anzitutto la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. Con riguardo all’ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca della sospensione, la circolare precisa che il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva “per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata

SANZIONI

Nelle ipotesi di sospensione dell’attività aziendale per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari; a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari.
Nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito previste in 3 soglieeuro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato.

CONTENZIOSO

La circolare INL n. 3/2021 si sofferma anche sul quadro regolatorio relativo al contenzioso, sottolineando la possibilità di proporre ricorso amministrativo esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare (art. 14, comma 14, D.Lgs. n. 81/2008).Nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall’Ispettorato territoriale del lavoro per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni. La norma prevede un’ipotesi espressa di silenzio-accoglimento, per cui decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione il ricorso si intende accolto.L’INL segnala poi come il D. Lgs 81/2008 escluda qualsiasi contenzioso amministrativo per la sospensione in materia di sicurezza sul lavoro, precisando che in caso di inottemperanza è rimessa alla cognizione del giudice penale, per cui il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione per l’estinzione delle contravvenzioni a fondamento del provvedimento di sospensione (artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994), ne determina la decadenza.Si evidenzia inoltre, che il provvedimento di sospensione adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari rimane fermo, finché le condizioni di regolarizzazione non sono soddisfatte.Per il soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione la norma stabilisce che sia così punito:– con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;– con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.Fonte Ispettorato del Lavoro

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