Ispettorato Nazionale del Lavoro: nota sulla maxi sanzione per il lavoro sommerso

INL pubblica una nota all’interno della quale è previsto un vademecum sull’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 856 del 19 aprile 2022, pubblica il vademecum contenente le indicazioni in riferimento al settore privato e all’ambito oggettivo dell’applicazione della maxi-sanzione.

Il vademecum riepiloga i passaggi inerenti la maxisanzione e le varie tipologie di rapporto di lavoro, le sanzioni, la diffida a regolarizzare, gli organi competenti a contestare la maxisanzione e i casi di esclusione.

Il documento chiarisce anche l’applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette al nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146/2021. -> Leggi il nostro articolo sulla comunicazione delle prestazioni autonomo occasionali, nota del INL

Di seguito, riepiloghiamo i punti salienti della Nota del INL.

Destinatari della maxisanzione

La “maxi-sanzione”  riguarda i seguenti soggetti coinvolti:

  • Datori di lavoro privati
  • Enti pubblici
  • Persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

Esclusi invece, i datori di lavoro domestico.

Maxi-sanzione: le cifre

La maxisanzione per il lavoro sommerso prevede una serie di sanzioni, che riepiloghiamo di seguito.

ll datore che adotta il lavoro “nero” è obbligato a saldare una sanzione amministrativa pecuniaria che ammonta:

  • Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro
  • 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro
  • 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro

Introdotte, maggiorazioni del 20% nel caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, minori in età non lavorativa, percettori del reddito di cittadinanza.

La sanzione naturalmente non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, o prima dell’eventuale convocazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria. Inoltre si può accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima.

Codice tributo VAET

La nota continua con il nuovo codice tributo “VAET”, istituito per le maggiorazioni sopra citate.

  • Per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni
    amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato
    “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,
    comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (cfr. Ag. Entrate ris. 7/E del
    22 gennaio 2019 e INL nota n. 779/2019)
  • Per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445
    lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici 3U56 e 3U57

Inoltre, nel documento sono richiamate qualche fattispecie particolari, tese al chiarimento di alcune situazioni “tipiche” riguardanti il lavoro nero.

Fonte INL

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