INL interviene su D.Lgs 159/2025 con istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la Circolare n. 1/2026 del 23 febbraio, fornendo indicazioni operative sull’applicazione delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, in merito a “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“.

Di seguito, riepiloghiamo le principali indicazioni operative fornite da INL.

Vigilanza, appalto e subappalto

In merito alla cosiddetta “Lista di conformità INL”, l’attività ispettiva sarà orientata in via prioritaria verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato.

Per la programmazione delle ispezioni ciascun Ispettorato potrà avvalersi delle notifiche preliminari che da ora devono indicare anche le imprese in subappalto e il loro codice fiscale/partita IVA, nonché delle banche dati degli appalti in agricoltura e nella logistica.

Badge di cantiere

INL chiarisce che il badge di cantiere introdotto dall’art. 3 del sopracitato D.Lgs 159/2025 non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D. Lgs. 81/2008, ma casomai, la integra con un codice univoco anticontraffazione e con la disponibilità in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Occorre sottolineare che, la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione di un decreto attuativo e riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non imprese edili, nonché ulteriori settori ad alto rischio individuati dal decreto stesso. Fatto salvo diverse indicazioni e tempistiche segnalate dal decreto stesso.

Patente a crediti

Lavoro irregolare: dal 1° gennaio 2026 decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

Se contestata anche l’aggravante per impiego di stranieri, minori o percettori di sussidi, la decurtazione sale di un ulteriore credito per ciascun lavoratore. La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento.

Sanzioni: la soglia minima per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti sale da 6.000 a 12.000 euro. Quando il valore dei lavori su cui basare la sanzione non è determinabile, si applica la soglia minima prevista, con importo ridotto pari a 4.000 euro nei casi consentiti.

Sospensione cautelare della patente: in caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi sulla base delle informazioni trasmesse dalla Procura.

Comunicazioni obbligatorie e domicilio digitale

Dal 1° aprile 2026 le comunicazioni obbligatorie relative al D.L. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il SIISL, secondo modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale.

Rafforzato l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria che devono comunicare un proprio domicilio digitale distinto da quello dell’impresa, con obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2025 per le società già iscritte nel registro delle imprese.

Dal 1° aprile 2026

DPI e indumenti di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a garantire manutenzione e igiene anche degli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro identificazione attraverso la valutazione dei rischi nel DVR. In sede ispettiva sarà verificata tale identificazione.

Scale verticali permanenti e sistemi di protezione contro le cadute

Per le scale verticali permanenti (fissate a un supporto, altezza superiore a 5 metri, inclinazione superiore a 75 gradi) il datore di lavoro deve prevedere alternativamente, in base alla valutazione del rischio: un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure una gabbia di sicurezza in funzione della valutazione del rischio specifico. Per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.

L’art. 115 ridefinisce inoltre la gerarchia delle protezioni: priorità assoluta ai sistemi collettivi (parapetti e reti), ricorso ai dispositivi individuali solo in via subordinata, ora distinti in quattro tipologie con priorità dei sistemi di trattenuta, posizionamento e funi rispetto all’arresto caduta.

Formazione

  1. Aggiornamento periodico del RLS alle imprese con meno di 15 lavoratori, con modalità rimesse al CCNL.
  2. Per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione.

Le competenze non saranno più registrate nel libretto formativo ma nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel SIISL.

Sorveglianza sanitaria

  1. controlli sanitari devono essere computati nell’orario di lavoro (eccetto quelli preassuntivi)
  2. il medico competente deve promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici (LEA).
  3. Possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. La circolare segnala però che, per la corretta applicazione, occorrerà attendere il nuovo Accordo Stato Regione sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcool dipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.
 

Per la Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), nuove cause ostative all’iscrizione: condanne penali o sanzioni amministrative (anche non definitive) per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi tre anni.

Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) si presume conforme ai requisiti ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 se adottato in conformità alle Linee guida UNI-INAIL o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 (standard OHSAS 18001:2007 rimosso dal testo).

Sul fronte della prevenzione, tra le misure generali di tutela, è introdotta la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.

Infine, la disciplina SSL applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile viene trasferita dal D.M. 13 aprile 2011 al D.Lgs n. 81/08 (nuovo art. 3-bis), con una regolamentazione organica che definisce gli obblighi del legale rappresentante su formazione, sorveglianza sanitaria e DPI.

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