Gli eventi lesivi ai danni degli RLS – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che siano aziendali o di unità produttiva, territoriali (RLST) e di sito produttivo (RLSSP) nell’esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi compresi nella copertura assicurativa Inail
La recente circolare di INAIL n. 23 del 1° giugno 2023, ha per oggetto le caratteristiche della tutela assicurativa per le 3 tipologie di RLS riportate di seguito:
- RLS aziendale o di unità produttiva
- RLS territoriale (RLST)
- RLSSP di sito produttivo (RLSSP)
L’obiettivo della circolare è quello di sciogliere i dubbi presentati da alcune Strutture in merito alla tutelabilità degli infortuni capitati agli RLS. Per questo motivo, il documento evidenzia i concetti di occasione di lavoro ed i rischi ai quali vengono esposti gli RLS nell’esercizio delle loro funzioni previste dall’art.50 del D.Lgs 81/08.
Infortuni e RLS: i contenuti della circolare INAIL
Nella prima parte della circolare, INAIL illustra l’importanza del ruolo del RLS, ricordandone diritti i doveri. Nella seconda parte invece, si concentra sul ruolo del RSLT, del RLSSP ed infine evidenzia alcune precisazioni sull’oscillazione del tasso medio per l’andamento infortunistico:
- Come sopra citato, gli eventi lesivi occorsi ai danni di RLS, RLST e RLSSP sono da considerarsi veri e propri infortuni sul lavoro
- Agli RSL, RLST e RLSPP, spetta di diritto la copertura assicurativa INAIL
- Considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 e (che regola le modalità di applicazione delle tariffe dei premi).
Copertura assicurativa INAIL per gli infortuni del RLS: il concetto di “occasione di lavoro”
La circolare scioglie ogni dubbio: il RLS è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
Il RLS può accedere a luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, diversi da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore: l’art. 2 del DPR 1124/1965 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferimento all’attività lavorativa e l’occasione di lavoro delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di riferibilità funzionale del fatto all’attività di lavoro. Perciò, “eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.”
Esclusione della tutela assicurativa per gli infortuni occorsi agli RLS per rischio elettivo
La tutela sarebbe esclusa solo nel caso in cui si riscontri l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.