Importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nuove modifiche al D.lgs 81/08

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Il Parlamento ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, con disposizioni in materia di lavoro.
Interviene anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota esplicativa sull’argomento.

Nella Legge sono riportate alcune novità in materia di lavoro e nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, specificatamente in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente con modifiche al Testo unico di Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008).

Nota n. 9740 di INL – prima analisi delle disposizioni di Legge

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornisce una prima analisi sulle novità introdotte dalla Legge n. 203/2024.

La nota si focalizza sugli argomenti che interessano l’attività dell’Ispettorato del Lavoro, che indichiamo qui di seguito:

  • Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
  • Art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione)
  • Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)
  • Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)
  • Art. 13 (Durata del periodo di prova)
  • Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)
  • Art. 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti)
  • Art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale)
  • Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)
  • Art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro).

L’INL, relativamente alle modifiche introdotte dall’art. 1, evidenzia:

  • entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro … (nuovo art. 14-bis).
  • in materia di sorveglianza sanitaria (modifiche all’art. 41), si individua (comma 9) la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (invece dell’Organo di Vigilanza indicato nella precedente formulazione);
  • in materia di destinazione al lavoro di locali sotterranei o semisotterranei, con modifica all’art. 65, si consente l’uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” (comma 2). Il datore di lavoro deve comunicare, tramite posta elettronica certificata, al competente Ufficio territoriale dell’INL l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione (da individuare con apposita Circolare dell’Ispettorato) che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla data della comunicazione. Nel caso in cui l’ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro dovesse richiedere ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle nuove informazioni richieste (salvo espresso divieto da parte dell’Ufficio medesimo). Per l’applicabilità della disciplina in parola sarà necessario attendere l’emanazione della Circolare INL concernente l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008;
  • nell’ambito dei cantieri edili è prevista l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 (conv. dalla L. n. 248/2006), relativi alla tessera di riconoscimento del personale occupato (modifica all’art. 304, comma 1 lett. b), trattandosi di obblighi già previsti all’art. 26, comma 8 e all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. L’Ispettorato del Lavoro ricorda, inoltre, che la violazione di tali obblighi è punita, con sanzione amministrativa in capo a datore di lavoro e dirigente (art. 55, comma 5, lett. i) e con sanzione amministrativa in capo al lavoratore (art. 59, comma 1, lett. b).

La nota continua poi esplicando anche gli altri articoli sopra indicati

Fonte Nota n. 9740 di INL

L’11 dicembre 2024, il Senato della Repubblica approva un disegno di legge che introduce importanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Pubblicazione e Entrata in Vigore

Il provvedimento recante nuove disposizioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28 dicembre 2024.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni: prevista per il 12 gennaio 2025.

Le novità principali

Il decreto introduce modifiche significative in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, con l’intento di tutelare maggiormente i lavoratori e promuovendo una maggiore conformità da parte dei datori di lavoro. Tra le principali disposizioni, si segnala:

Art. 12 – Composizione della commissione Interpelli

  • Riorganizzazione della Commissione presso il Ministero del Lavoro per garantire maggiore efficienza nell’interpretazione della normativa sulla sicurezza, con l’introduzione di nuovi rappresentanti qualificati.

Nuovo art. 14 bis – Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

  • Obbligo per il Ministro del Lavoro di riferire annualmente (entro ogni 30 aprile) alle Camere lo stato della sicurezza e i programmi legislativi previsti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Modifiche all’art. 38 e 41 – Aggiornamenti normativi sulla sorveglianza sanitaria

  • All’art. 38 si introduce la verifica periodica da parte del Ministero della Salute sui requisiti formativi richiesti ai Medici Competenti
  • All’art. 41 si introducono le seguenti disposizioni:
    Modifica al comma 2: le visite mediche preventive includono anche la fase preassuntiva. Abrogata la lettera e-bis.
    Modifica al comma 2 alla lettera e-ter: La visita medica di rientro malattia oltre i 60 giorni diventa facoltativa a discrezione del Medico Competente, con obbligo di giudizio di idoneità anche senza visita
    Sostituito il comma 2 bis: raccomandazione al MC di evitare la ripetizione di esami utilizzando quelli già disponibili
    – Modifiche al comma 4 bis: sostituzione di “2009” con “2024”. “Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato Regioni adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcoldipendenza”.
    – Modifica al comma 9: I ricorsi in merito ai giudizi di idoneità espressi dal Medico Competente passano sotto la vigilanza delle aziende sanitarie territoriali di riferimento (ASL/ATS).

Modifiche art. 65 commi 2 e 3 – Utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei

  1. Nuove regole per consentire l’utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei, previa rispondenza di requisiti in termini di aerazione, illuminazione e microclima; nonchè le lavorazioni non devono produrre emissioni nocive.
    Il Datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di questi locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL per mezzo PEC allegando documentazione tecnica. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni.

Art. 304 comma 1 lettera b)- Sanzioni

  • Ampliato il campo di applicazione delle disposizioni sanzionatorie includendo i commi 1,2,3,4 e 5.

Fonte Legge n. 203 del 28 dicembre 2024

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