Nuovo Regolamento macchine 2023: cosa cambia?

Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato il nuovo regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, che andrà a sostituire la direttiva macchine 2006/42/CE.

Leggi il nuovo Regolamento macchine 2023 

Il Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2023, è entrato in vigore il 19 luglio e sarà applicato dal 20 gennaio 2027, abrogando a tutti gli effetti la precedente Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Tale Regolamento nasce dalla necessità di tener conto delle tecnologie emergenti e di una maggiore semplificazione e chiarezza in ordine ad alcune disposizioni in materia. Il Regolamento affronta infatti i temi delle tecnologie digitali, dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica, promuovendo la digitalizzazione.

Segnaliamo inoltre, un importante passaggio: la trasformazione da Direttiva a Regolamento. La validità giuridica del Regolamento permetterà un’attuazione più uniforme e, dunque, una maggiore certezza del diritto nei diversi Stati membri.

Regolamento macchine 2023: obiettivi

Il nuovo regolamento macchine ha diversi obiettivi, tra cui:

  • Garanzia della sicurezza delle macchine e rafforzamento della fiducia degli utenti nelle nuove tecnologie: i fabbricanti dovranno garantire che i prodotti macchina rispettino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel regolamento (RES)
  • Riduzione degli oneri amministrativi e i costi per i fabbricanti
  • Promozione della certezza del diritto; il nuovo regolamento sarà direttamente vincolante in tutta l’Unione Europea.
  • Istituzione di una vigilanza del mercato più efficace ed efficiente

Regolamento macchine 2023: ambito di applicazione

In merito al campo di applicazione del Regolamento, riportiamo di seguito l’articolo 2. Al comma 1: Il regolamento “si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:

  • Attrezzature intercambiabili
  • Componenti di sicurezza
  • Accessori di sollevamento
  • Catene, funi e cinghie
  • Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

Il regolamento “si applica altresì alle quasi-macchine”.

Il comma 2, invece riporta: il regolamento non si applica a quanto segue:

  • Componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina
  • Attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento
  • Macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all’interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell’impianto in questione
  • Armi, incluse le armi da fuoco
  • Mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto”.

Principali modifiche

  • Definizione di quasi-macchina
    Nuovo R.P.M. – Art. 3. Definizioni quasi-macchina“: un insieme che non è ancora una macchina in quanto non può funzionare di per sé in modo da eseguire un’applicazione specifica e che è destinato esclusivamente ad essere incorporato o assemblato con una macchina o altri macchinari, attrezzature, formando così un macchinario.
    La Direttiva 2006/42/CE dava adito a diverse interpretazioni rispetto alla definizione di quasi-macchina, mentre il nuovo Regolamento propone una definizione che circoscrive il campo a quelle che non possono funzionare da sole per raggiungere una specifica applicazione, che sono costruite per essere incorporate in una macchina o, in alternativa, per essere assemblate con altre così da creare un machinery product.
  • Definizione di modifica sostanziale
    “Modifica sostanziale”qualsiasi modifica che abbia un impatto sulla sicurezza ma che comporti anche l’aggiunta di sicurezze non previste dal costruttore originale della macchina.
    La definizione di “Modifica sostanziale” non era presente nella Direttiva Macchine e le modifiche finora erano regolamentate solamente dalle legislazioni nazionali, differenti tra una nazione e l’altra.
  • Operatori economici
    Il nuovo Regolamento Macchine introduce infine nuove figure:
    Importatore – chi immette sul mercato UE la macchina e che ha l’obbligo di assicurarsi che il fabbricante abbia verificato la conformità della macchina, la cui responsabilità ricade sull’importatore
    Distributore – ha il compito di accertarsi che la macchina sia identificata e completa della documentazione tecnica necessaria.
  • Cybersicurezza
    Il Regolamento colma una lacuna rispetto al Decreto 2006/42/CE in merito ai software che adesso rientrano tra i prodotti che devono avere marcatura CE e conformità UE alla stessa stregua di un qualsiasi prodotto “fisico”, tanto più se svolgono funzioni di sicurezza. È stato inoltre introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute esplicitamente dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.
  • Dichiarazione di conformità
    La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.
  • Prodotti ad alto rischio
    L’elenco dei prodotti ad alto rischio, ovvero l’allegato IV della Direttiva Macchine, è stato aggiornato e trasformato nell’allegato I del nuovo Regolamento Macchine. L’elenco è stato ampliato e sono state aggiunte nuove definizioni e modificate alcune già presenti.

Fino a al 20 gennaio 2027, vigerà un periodo transitorio entro il quale potranno ancora essere immesse sul mercato macchine conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, pur essendo già in vigore il nuovo regolamento.

Fonte Regolamento Macchine 2023/1230

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