Il Parlamento europeo approva il nuovo Regolamento macchine 2023 che sostituirà l’attuale Direttiva macchine. Nei prossimi mesi il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE
Riportiamo il testo italiano del nuovo Regolamento Macchine, adottato dal Parlamento europeo il 18 Aprile 2023.
La pubblicazione del futuro Regolamento macchine 2023 sulla Gazzetta Ufficiale UE, dovrebbe avvenire entro la prima metà di Luglio, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo e applicazione 42 mesi dalla data di entrata in vigore, con abrogazione dell’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE. Tuttavia, alcune specifiche disposizioni prevedono un’entrata in vigore differente:
- Articoli da 26 a 42 – si applicano a decorrere dal … [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]
- Articolo 50, paragrafo 1 – si applica a decorrere dal … [39 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento];
- Articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 – si applicano a decorrere dal … [data di entrata in vigore del regolamento]
- Articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 e l’articolo 53, paragrafo 3 – si applicano a decorrere dal … [12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].
Segnaliamo inoltre, un importante passaggio: la trasformazione da Direttiva a Regolamento. La validità giuridica del Regolamento permetterà un’attuazione più uniforme e, dunque, una maggiore certezza del diritto e terrà conto anche dei nuovi rischi che emergono dalle nuove tecnologie emergenti.
Regolamento macchine 2023: obiettivi
Il nuovo regolamento macchine ha diversi obiettivi, tra cui:
- Garanzia della sicurezza delle macchine e rafforzamento della fiducia degli utenti nelle nuove tecnologie: i fabbricanti dovranno garantire che i prodotti macchina rispettino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel regolamento (RES)
- Riduzione degli oneri amministrativi e i costi per i fabbricanti
- Promozione della certezza del diritto; il nuovo regolamento sarà direttamente vincolante in tutta l’Unione Europea.
- Istituzione di una vigilanza del mercato più efficace ed efficiente
Regolamento macchine 2023: i “considerando” dell’UE
In premessa, il Regolamento macchine riporta una serie di “considerando” iniziali in cui si motivano in maniera sintetica i contenuti della disciplina.
Nei “considerando” appunto, si indica che il settore delle macchine “costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’economia dell’Unione”. E “il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati direttamente dall’utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione”.
E ancora “l’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 2006/42/CE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. È pertanto necessario migliorare, semplificare e adattare le disposizioni stabilite in tale direttiva alle esigenze del mercato e fornire norme chiare in relazione al quadro entro il quale i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato”.
Per quanto riguarda i requisiti essenziali di sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e le procedure di valutazione della conformità, “devono essere applicate in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l’Unione e non devono lasciare spazio a divergenze nell’attuazione da parte degli Stati membri”.
Regolamento macchine 2023: ambito di applicazione
IIn merito al campo di applicazione del Regolamento, riportiamo di seguito l’articolo 2. Al comma 1: Il regolamento “si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:
- attrezzature intercambiabili
- componenti di sicurezza
- accessori di sollevamento
- catene, funi e cinghie
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
Il regolamento “si applica altresì alle quasi-macchine”.
Il comma 2, invece riporta: il regolamento “non si applica a quanto segue:
- Componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
- Attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
- Macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all’interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell’impianto in questione;
- Armi, incluse le armi da fuoco;
- Mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto”.