Guida all’applicazione della direttiva macchine: novità sulla documentazione delle macchine – Edizione aprile 2024

Pubblicata l’edizione n. 2.3 della guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE – edizione di aprile 2024.

La Commissione UE ha recentemente pubblicato la nuova versione della guida all’applicazione della Direttiva Macchine. L’edizione della guida di aprile 2024, introduce novità significative in merito ad istruzioni e dichiarazioni per macchine e quasi-macchine.

La nuova edizione della guida, indica che è possibile fornire già ora le istruzioni e le dichiarazioni di prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE esclusivamente in formato digitale, seguendo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/1230.

Secondo quanto indicato dal paragrafo 7 dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/1230 è possibile fornire le istruzioni esclusivamente in formato digitale; se, però, l’acquirente al momento dell’acquisto chiede di ricevere le istruzioni in formato cartaceo, queste devono essere fornite gratuitamente da parte del fabbricante entro un mese dal momento della richiesta.

Utilizzatori non professionali

Le macchine destinate ad utilizzatori non professionali devono essere accompagnate da informazioni sulla sicurezza essenziali per la messa in servizio e l’uso sicuro del prodotto in forma cartacea. In merito a questo argomento, la guida precisa che, per questa tipologia di macchine:

  • è raccomandato che sull’imballaggio o sulla macchina stessa sia apposta la frase “L’acquirente ha diritto di richiedere di ottenere, gratuitamente, le istruzioni per l’uso in formato cartaceo”;
  • tali informazioni dovrebbero consistere, come minimo, in istruzioni relative al montaggio, all’avviamento, all’uso, alla manutenzione e al trasporto della macchina, garantendo che, seguendo tali indicazioni, la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o di terze persone non sono a rischio; sulla base della valutazione del rischio del fabbricante, potrebbe essere necessario fornire istruzioni aggiuntive all’interno delle informazioni sulla sicurezza ritenute essenziali.

Istruzioni in formato digitale

Quando le istruzioni siano fornite esclusivamente in formato digitale, o nel caso in cui queste siano integrate nel software della macchina, il fabbricante dovrà:

  • Indicare sulla macchina, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento della macchina come accedere alle istruzioni
  • Fare in modo che sia possibile stampare, scaricare e salvare localmente su un dispositivo elettronico le istruzioni, in modo che l’utilizzatore vi possa accedere in qualsiasi momento
  • Mantenere disponibili online le istruzioni per almeno dieci anni.

Requisiti del tutto analoghi sono stabiliti dal paragrafo 7 dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2023/1230 per le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine.

Nel caso in cui le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine siano fornite esclusivamente in formato digitale è raccomandato che sull’imballaggio, in un documento di accompagnamento o sulla quasi-macchina stessa sia apposta la frase “L’acquirente ha diritto di richiedere di ottenere, gratuitamente, le istruzioni per l’assemblaggio in formato cartaceo”.

Dichiarazioni di conformità

Anche le dichiarazioni di conformità per le macchine o le dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine possono essere fornite esclusivamente in formato digitale, seguendo quanto indicato dal paragrafo 8 dell’articolo 10 e dal paragrafo 8 dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2023/1230.

Le dichiarazioni di conformità o le dichiarazioni di incorporazione possono essere fornite come documento cartaceo o, in alternativa, è possibile indicare nelle istruzioni un indirizzo internet o un codice ottico (ad esempio un codice a barre o un codice a matrice) dove è possibile accedere alle dichiarazioni. Le dichiarazioni digitali devono essere rese accessibili online per il ciclo di vita previsto della macchina o della quasi-macchina e, in ogni caso, per un periodo di almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio della macchina o l’immissione sul mercato della quasi-macchina.

Le istruzioni e le dichiarazioni non devono avere lo stesso formato e non devono formare un documento fisico o digitale inseparabile; le dichiarazioni possono essere fornite in formato cartaceo anche quando le istruzioni sono fornite in formato digitale e viceversa.

Fonte: European Commission – Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC Edition 2.3, april 2024

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