GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: LE REGOLE IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE

Dal 15 ottobre è obbligatorio possedere la certificazione verde (green pass) per i lavoratori pubblici e privati.

Definizione di green pass:

Il green pass è un documento cartaceo o elettronico (“certificato”), disponibile anche su app, che attesta che una persona ha uno di questi tre requisiti:

  • Sia stata vaccinata per il Covid-19 (basterà aspettare 15 giorni dopo la prima dose, per usi in Italia; altrimenti, per entrare in Italia 15 giorni dopo il completamento del ciclo)
  • Abbia effettuato un test, risultato negativo, al Covid-19 entro 48 ore (72 ore con il molecolare).
  • Sia guarito dal Covid-19 da massimo sei mesi.

Emissione e validità green pass

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

  1. per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione ma avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
  2. per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva a una dose di vaccino dopo almeno 14 giorni dalla somministrazione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido e di 72 ore in caso di test molecolare.

Green pass e accesso ai luoghi di lavoro

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19.

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgonoa qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno.

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. Per i lavoratori in somministrazione, la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all’utilizzatore mentre in capo al somministratore l’onere di informare i lavoratori.

I datori di lavoro devono:

  • Definire le procedure e modalità di verifica
  • Nominare con atto formale gli incaricati delegati al controllo
  • Informare i lavoratori e consegnare l’informativa privacy

Possibilità di consegna green pass al datore di lavoro

Con la legge n. 165 del 2021, che ha convertito il decreto n. 127 del 2021, al fine di semplificare la procedura di verifica green pass, per i lavoratori del settore privato è possibile consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19. Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli. Analoga previsione è inserita per il settore pubblico.

Scadenza del green pass in corso di lavoro

Disposto sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turnodi lavoro.

Sostituzione del lavoratore per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti

Per i datori di lavoro delle aziende private che abbiano meno di quindici dipendenti e per i quali è prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, le nuove modifiche stabiliscono che:– i dieci giorni, entro cui poter sostituire il lavoratore sospeso in quanto privo del green pass, debbano intendersi esclusivamente come giorni lavorativi;– la sostituzione non sia rinnovabile una sola volta ma più volte sempre entro il limite attuale imposto per la fine dello stato di emergenza ossia il 31 dicembre 2021.

Fonte Gazzetta Ufficiale

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