Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, green pass* obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati, per i collaboratori e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Il Consiglio dei Ministri, in data 16 settembre ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal 15 ottobre fino al termine dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 dicembre 2021, tutti i lavoratori per accedere negli ambienti di lavoro dovranno possedere ed esibire su richiesta il green pass.
Ricordiamo che non è previsto l’obbligo di green pass per i clienti tranne i casi in cui è già previsto, come per esempio le attività di ristorazione al chiuso, piscine, palestre (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021);
Esonerati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.
Le verifiche del green pass sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
Controlli
Ai datori di lavoro il compito di verificare il possesso del Green pass da parte dei lavoratori obbligati.
A tal fine dovranno:
– definire le modalità operative per organizzare le verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
– individuare, con atto formale, i soggetti delegati all’attività di verifica.
Prevista la possibilità che vengano adottate linee guida statali, regionali e da parte degli enti locali per la omogenea definizione delle modalità organizzative. In attesa di aggiornamento
Sanzioni
Come per i lavoratori pubblici, anche i lavoratori privati che non hanno il green pass sono da considerarsi assenti ingiustificati con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza stipendio. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Medesima sanzione amministrativa per il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto di tale obbligo o che non abbia adottato le prescritte misure organizzative.
Tamponi calmierati
È stabilito l’obbligo per le farmacie, che rispondono a determinati requisiti, di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario competente: attualmente 8 € per i minorenni, 15 € per gli adulti. Gratuiti per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Validità green pass
Per le persone guarite dal Covid, il green pass sarà valido a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa attuale prevede che invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
*GREEN PASS – CERTIFICATO DIGITALE
II green pass nasce su proposta della Commissione europea ed è un certificato digitale e stampabile che contiene
un codice a barre bidimensionale (QR Code) adatto ad essere letto da un lettore ottico