Gestione rifiuti: RENTRI – aggiornamento

Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità rifiuti, denominato RENTRI, ad oggi le date di avvio del registro e le modalità di funzionamento non sono ancora definite.

RenTRi (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione. Ad oggi non sono stati ancora pubblicati i decreti attuativi che regolano gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del registro elettronico.

 Il sistema, attivo in forma sperimentale dal giugno 2021, mira all’assolvimento tramite gestione digitale degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

https://www.sistemigestioneintegrata.eu/faq-rentri-rifiuti

Quali sono i soggetti obbligati al RENTRi?

  • Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Struttura del Registro

Il RENTRI, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizza ed è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e prevede due sezioni:

  • Anagrafica: comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  • Tracciabilità: comprensiva dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR).

Tempistiche di adeguamento dalla pubblicazione del Decreto attuativo

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento le tempistiche per l’iscrizione sono:

  • a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
  • a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Visualizza lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”

Fonte: Mase e schema di “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”.

Prossimo webinar gratuito

RENTRI
(Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti): a che punto siamo?

Mentre si avvicina la piena operatività del RENTRI ed il passaggio dall’attuale sistema cartaceo al nuovo sistema digitale, il nostro webinar intende fare il punto su obblighi, responsabilità dei soggetti coinvolti e modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro di carico/scarico e formulario rifiuti.

Webinar - RENTRI a che punto siamo?

Ore 14,30-15,30

Giovedì 16 maggio 2024

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