Gestione rifiuti: RENTRI – aggiornamento

Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità rifiuti, denominato RENTRI, ad oggi le date di avvio del registro e le modalità di funzionamento non sono ancora definite.

RenTRi (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione. Ad oggi non sono stati ancora pubblicati i decreti attuativi che regolano gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del registro elettronico.

 Il sistema, attivo in forma sperimentale dal giugno 2021, mira all’assolvimento tramite gestione digitale degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Quali sono i soggetti obbligati al RENTRi?

  • Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Struttura del Registro

Il RENTRI, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizza ed è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e prevede due sezioni:

  • Anagrafica: comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  • Tracciabilità: comprensiva dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR).

Tempistiche di adeguamento dalla pubblicazione del Decreto attuativo

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento le tempistiche per l’iscrizione sono:

  • a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
  • a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Visualizza lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”

Fonte: Mase e schema di “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”

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— OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire le nozioni necessarie ad adottare condotte rispettose della normativa in tema di gestione dei rifiuti, dalla classificazione di rifiuto, passando per il RENTRI e le autorizzazioni ambientali.

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