Il Senato approva la conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 24/2022 e per la formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro. Lo svolgimento della formazione può avvenire non solo in presenza ma anche con modalità a distanza
Formazione non solo in presenza, ma anche a distanza attraverso la metodologia della videoconferenza sincrona.
Questo quanto stabilito dal Senato, con il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Alla sopra citata Legge, è stato aggiunto l’articolo 9-bis che scioglie i dubbi in tema di equiparazione formazione in videoconferenza/formazione in presenza. Di seguito riportiamo l’articolo.
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
La validità si estende fino all’aggiornamento degli accordi per la formazione (stabilito per il 30 giugno p.v.) e ovviamente saranno esonerate, tutte quelle attività formative che richiedono la prova pratica.
Fonte Senato