Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica la “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione inerente salute e sicurezza sul lavoro. Ora, si attende esclusivamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il mondo della sicurezza sul lavoro è in costante evoluzione. A tal proposito, è in arrivo una novità di grande rilievo: il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione. Dopo un lungo periodo di attesa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finalmente pubblicato la bozza definitiva di questo importante documento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per i prossimi mesi.
Cosa prevede il nuovo accordo
L’Accordo Stato Regioni sulla formazione ha l’obiettivo di uniformare e aggiornare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, definendo con precisione:
- Durata e contenuti minimi dei corsi obbligatori per datori di lavoro, preposti e dirigenti.
- Modalità di verifica finale dell’apprendimento e di monitoraggio dell’efficacia della formazione.
- Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento (sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa).
Novità corsi di formazione sicurezza – “nuovo” Accordo Stato Regioni
Tra le novità presenti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, i principali cambiamenti riguardano la formazione di:
Datori di lavoro | Preposti | Dirigenti |
il corso avrà una durata minima di 16 ore e andrà completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà durata minima di 6 ore | La durata del corso sarà di 12 ore, e non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning (base e aggiornamento). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 ore | La durata del corso si riduce a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore. |
Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:
Macchina agricola raccoglifrutta | Caricatori per la movimentazione di materiali | Carroponte |
8 ore (4 teoria + 4 pratica); | 8 ore (4 teoria + 4 pratica) | 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti. |
Non solo, sono anche definiti gli obiettivi e i contenuti formativi del corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art.2, lett. d), del DPR n. 177/2011.
Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Modulo giuridico-tecnico di 4 ore e da un modulo pratico di 8 ore, per un totale quindi di 12 ore. |
Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi, invece, sono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:
- il numero massimo dei partecipanti, per ogni corso, non sarà più di 35 discenti ma di 30 (limite non valido per i corsi in modalità e-learning);
- per le attività formative pratiche, il rapporto docente/discente non dovrà essere superiore a 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- andrà tenuto un registro di presenza dei partecipanti, in formato cartaceo o elettronico;
- sarà necessaria la frequenza minima del 90% delle ore formative per l’accesso alla verifica finale dell’apprendimento;
- dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.
Novità soggetti formatori – “nuovo” Accordo Stato Regioni
Nella “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni, i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento (compresi seminari e convegni) vengono classificati come soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti.
- Soggetti Istituzionali
Dei primi fanno parte le amministrazioni pubbliche (es. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell’ambiente, dell’interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco – o corpi provinciali per Trento e Bolzano – Formez, SNA, Ordini e collegi professionali) e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.
- Soggetti Istituzionali
- Soggetti accreditati
sono i formatori accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ed è necessario che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (opportunamente documentata). In deroga, solo per i corsi di formazione destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.
- Soggetti accreditati
- Altri soggetti
- i fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;
- gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;
- le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale (secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione).
- Altri soggetti
Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni?
La data precisa di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione non è ancora stata ufficializzata.
La bozza dell’accordo stabilisce un periodo di transizione di un anno, finalizzato a consentire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni. Durante questo lasso di tempo, saranno ancora validi i corsi che rispondono ai requisiti dei precedenti accordi.
Fonte “Bozza definitiva” accordo stato Regioni
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