Formazione sicurezza: bozza del nuovo accordo Stato Regioni

Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica la “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione inerente salute e sicurezza sul lavoro. Ora, si attende esclusivamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il mondo della sicurezza sul lavoro è in costante evoluzione. A tal proposito, è in arrivo una novità di grande rilievo: il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione. Dopo un lungo periodo di attesa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finalmente pubblicato la bozza definitiva di questo importante documento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per i prossimi mesi.

Cosa prevede il nuovo accordo

L’Accordo Stato Regioni sulla formazione ha l’obiettivo di uniformare e aggiornare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, definendo con precisione:

  • Durata e contenuti minimi dei corsi obbligatori per datori di lavoro, preposti e dirigenti.
  • Modalità di verifica finale dell’apprendimento e di monitoraggio dell’efficacia della formazione.
  • Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento (sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa).

Novità corsi di formazione sicurezza – “nuovo” Accordo Stato Regioni

Tra le novità presenti nella bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, i principali cambiamenti riguardano la formazione di:

Datori di lavoroPrepostiDirigenti
il corso avrà una durata minima di 16 ore e andrà completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà durata minima di 6 oreLa durata del corso sarà di 12 ore, e non sarà possibile erogare la formazione in modalità e-learning (base e aggiornamento). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza biennale, con durata minima di 6 oreLa durata del corso si riduce a 12 ore, ma verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.

Sono stati inseriti, inoltre, corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate, ovvero:

Macchina agricola raccoglifruttaCaricatori per la movimentazione di materialiCarroponte
8 ore (4 teoria + 4 pratica);8 ore (4 teoria + 4 pratica)4 ore di teoria + 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.

Non solo, sono anche definiti gli obiettivi e i contenuti formativi del corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art.2, lett. d), del DPR n. 177/2011.

Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinatiModulo giuridico-tecnico di 4 ore e da un modulo pratico di 8 ore, per un totale quindi di 12 ore.

Dal punto di vista dell’organizzazione dei corsi, invece, sono fornite alcune indicazioni che il formatore dovrà considerare, ad esempio:

      • il numero massimo dei partecipanti, per ogni corso, non sarà più di 35 discenti ma di 30 (limite non valido per i corsi in modalità e-learning);

      • per le attività formative pratiche, il rapporto docente/discente non dovrà essere superiore a 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
      • andrà tenuto un registro di presenza dei partecipanti, in formato cartaceo o elettronico;

      • sarà necessaria la frequenza minima del 90% delle ore formative per l’accesso alla verifica finale dell’apprendimento;

      • dovrà essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico.

    Novità soggetti formatori – “nuovo” Accordo Stato Regioni

    Nella “bozza definitiva” del nuovo Accordo Stato Regioni, i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento (compresi seminari e convegni) vengono classificati come soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti.

       

        • Soggetti Istituzionali
          Dei primi fanno parte le amministrazioni pubbliche (es. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell’ambiente, dell’interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco – o corpi provinciali per Trento e Bolzano – Formez, SNA, Ordini e collegi professionali) e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.

        • Soggetti accreditati
          sono i formatori accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ed è necessario che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (opportunamente documentata). In deroga, solo per i corsi di formazione destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.

        • Altri soggetti
              • fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;

              • gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;

              • le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale (secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione).

        Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni?

        La data precisa di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione non è ancora stata ufficializzata.

        La bozza dell’accordo stabilisce un periodo di transizione di un anno, finalizzato a consentire il graduale adeguamento alle nuove disposizioni. Durante questo lasso di tempo, saranno ancora validi i corsi che rispondono ai requisiti dei precedenti accordi.

        Fonte “Bozza definitiva” accordo stato Regioni

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