Secondo il D.Lgs 146/2021, entro il 30 giugno scorso, si sarebbe dovuto revisionare l’Accordo Stato Regioni per accorpare, rivisitare e modificare i vari accordi attuativi, in materia di formazione del D.Lgs 81/08.
La pandemia che ha segnato gli ultimi 2 anni, ha gettato le basi per ridisegnare le regole relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Un primo step è stato trattato nella recente legge di conversione del 24/2022, che equipara la videoconferenza alla formazione in presenza. Leggi il nostro approfondimento sulla videoconferenza equiparata alla formazione in presenza
Un altro step, ancora in progetto invece, è quello dell’adozione di una prassi UNI di riferimento per l’erogazione dei corsi in modalità sincrona.
Videoconferenza in modalità sincrona: prassi gestionale UNI-INAIL
INAIL e UNI lanciano il progetto per una prassi di riferimento per la gestione della “Videoconferenza sincrona”.
Si tratterà di una vera e propria “linea guida” operativa per la gestione degli aspetti organizzativi, tecnologici e metodologici per un’efficace e corretto controllo di questa modalità formativa.
Il progetto specificherà quindi i requisiti per la formazione in videoconferenza sincrona.
Il comunicato di UNI, afferma che il progetto non è quello di segnalare un inter normativo alternativo ad altri eventualmente avviati, ma un percorso complementare che costituisca un valore aggiunto per tutti i Soggetti formatori.
In assenza dell’aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni, cosa fare?
In assenza del nuovo accordo, rimangono in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi già esistenti.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con una circolare di chiarimento fornendo indicazioni agli ispettori, che non sanzioneranno il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni. Leggi il nostro articolo sui chiarimenti di INL
Fonte UNI-Governo