Formazione RLS: modalità e durata dei corsi di formazione sono stabiliti dai CCNL

Modalità, durata e contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti dal CCNL, nel rispetto della durata minima di 32 ore fissate dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 3 del 12 giugno 2023 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla frequenza dei corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

La Regione Sardegna, ha chiesto parere alla Commissione sull’obbligo di frequenza ai corsi di formazione per RLS: le 32 ore previste come durata minima vanno svolte al 100% o, per similitudine ad altri corsi di formazione previsti per altre figure della sicurezza, sono ammesse ore di assenza fino a un massimo del 10%?

Nel fornire il proprio parere, la Commissione richiama la normativa precisando come il datore di lavoro debba assicurare a ogni lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

Come stabilito dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, il Dlgs n. 81/2008, la formazione deve fare riferimento sia ai concetti di rischiodannoprevenzione e protezione sia ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione. In questo quadro generale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza negli ambiti in cui esercitano la propria funzione di rappresentanza.

Risposta interpello – formazione RLS

La Commissione ha precisato che la durata minima dei corsi è pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento; mentre la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Fonte: Interpello 2/2023 –
Interpello 3/2023 Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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