— F.A.Q.

Rispondiamo alle domande più frequenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente.

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— F.A.Q. SICUREZZA

Per tutte le attività/aziende del settore privato e pubblico, il decreto 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Si, le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 si applicano a tutte le attività che abbiano anche solo un dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, (es. lavoratore, stagista, apprendista, tirocinante ecc.).

L’obbligo esclude i liberi professionisti, le ditte individuali, le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.

Il documento di valutazione dei rischi è un documento realizzato a conclusione della valutazione effettuata per identificare i rischi presenti in azienda.
Il DVR è generalmente conservato in formato cartaceo presso l’attività alla quale fa riferimento, ma può essere anche archiviato su supporto informatico.
Deve essere siglato in tutte le sue parti e munito di data certa della sottoscrizione da parte del datore di lavoro, nonché, del RSPP, del RLS e dal medico competente (quando nominato).

Nel DVR devono essere inoltre specificati i criteri adottati per la valutazione, per i quali deve provvedere il Datore di Lavoro con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’efficacia, quale strumento operativo di tutela dei lavoratori.
Sotto questo aspetto, il DVR deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, nonché il programma di miglioramento per garantire i livelli di sicurezza nel tempo.

Il DVR deve essere elaborato:

– per le nuove attività entro 90 giorni;

– per le modifiche entro 30 giorni.

Non esiste una scadenza stabilita per legge, ma è fondamentale che il documento fotografi sempre la situazione attuale dell’azienda.

Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che:

  • il ciclo produttivo dell’azienda subisce cambiamenti
  • sono introdotte nuove mansioni
  • sono introdotte nuove macchine/attrezzature
  • in caso di trasferimento dell’azienda.

 

Non è necessario elaborare un nuovo DVR, ma semplicemente integrarlo con le corrette modifiche.

A volte è necessario aggiornare il DVR anche se non si verificano i cambiamenti aziendali elencati sopra. A livello normativo può accadere che:

  • siano state introdotte novità che riguardano nuovi rischi;
  • siano state introdotte nuove modalità di valutazione dei rischi, annullando le precedenti;
  • sia possibile adottare nuove procedure di sicurezza che prima non erano ritenute necessarie;
  • alla luce di nuovi studi e ricerche alcune mansioni necessitano di sorveglianza sanitaria.

DUVRI è l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

I rischi da interferenza nascono quando il datore di lavoro di un’azienda committente affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi. I processi lavorativi concomitanti potrebbero interferire, ostacolare o essere reciprocamente fonte di pericolo l’uno per l’altro.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, e indica attraverso il DUVRI le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Tutte le realtà lavorative hanno l’obbligo di predisporre un sistema di gestione emergenze efficace.
Il D. Lgs 81/08 indica che in seguito alla valutazione del rischio incendio, il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle in un piano di emergenza che risponde ai requisiti dell’allegato VIII del Testo Unico.
Fanno eccezione le aziende con meno di 10 dipendenti, dove il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza.
Complementare al piano di emergenza, la planimetria dei luoghi di lavoro, che segue lo stesso iter.

ll Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura obbligatoria in azienda e svolge un ruolo fondamentale per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il RSPP può essere il datore di lavoro oppure una figura professionale esterna. In ogni caso il RSPP deve essere nominato dal Datore di Lavoro e deve possedere capacità e requisiti specifici, nonché essere in numero sufficiente e adeguato alle caratteristiche dell’azienda.

Il RSPP esterno è obbligatorio in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda siano in possesso dei requisiti. E’ invece obbligatoria la nomina interna del RSPP, nei seguenti casi:

  • nelle centrali termoelettriche
  • negli impianti ed installazioni
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
  • nelle aziende con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il D.lgs 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 2011 e del 2012, indicano i criteri per la formazione dei lavoratori.

I corsi di formazione in materia di sicurezza variano in funzione ai rischi riferiti alle mansioni e caratteristiche del settore o al comparto di appartenenza dell’azienda (rischio basso, medio, alto).

Il percorso si divide in:

  • Formazione generale (4 ore) uguale per tutti i lavoratori è un credito permanente
  • Formazione specifica

 

Rischio Basso (4 ore)

Rischio Medio (8 ore)

Rischio Alto (12 ore)

Ogni 5 anni è obbligatorio l’aggiornamento del corso di formazione specifica pari a 6 ore.

  • Corso di formazione per l’abilitazione degli addetti all’utilizzo di attrezzature

I lavoratori che intendono conseguire l’abilitazione di operatore per la conduzione e/o utilizzo delle seguenti attrezzature:

  • Piattaforme di lavoro mobile elevabili (Ple)
  • Gru a torre
  • Gru mobili
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • Trattori agricoli e forestali.

 

Devono effettuare il corso in base al tipo di attrezzatura per la quale si vuole ottenere l’abilitazione secondo le modalità previste dall’Accordo Stato Regioni 2012.

  • Corsi di formazione specifici per ricoprire uno dei ruoli della sicurezza, tra cui:
  • Addetti alle emergenze (corso primo soccorso e antincendio)
  • Preposti
  • RLS
  • RSPP

La nomina del medico competente è obbligatoria in tutti i casi in cui il datore di lavoro deve organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria a causa dei rischi connessi alle attività lavorative svolte dall’azienda.

In particolare, la nomina del medico competente è obbligatoria quando i lavoratori svolgono delle attività lavorative esposte ai seguenti rischi:

  • rischio relativo al rumore;
  • rischio chimico;
  • rischio da vibrazioni;
  • rischio da movimentazione manuale dei carichi;
  • rischio di esposizione all’amianto, al piombo e ad altri agenti pericolosi;
  • lavoratori che svolgono mansioni d’ufficio che prevedono l’utilizzo della postazione videoterminale per più di 20 ore a settimana;
  • lavoratori che svolgono mansioni che determinano lo svolgimento di lavoro notturno

Secondo quanto previsto del D.Lgs. 81/2008, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, deve indire la riunione periodica almeno una volta all’anno, a cui partecipano appunto Datore di Lavoro, RSPP, medico competente e RLS

Le risposte fanno riferimento al Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza, l’Accordo Stato Regioni del 2011 e del 2012.

— F.A.Q. AMBIENTE

Le autorizzazioni ambientali sono l’esito del procedimento autorizzatorio mediante il quale le autorità competenti esaminano progetti di impianti da realizzare o richieste di svolgere attività a rilevanza ambientale presentati da soggetti interessati. Le autorità competenti giudicano l’ammissibilità, secondo criteri di conformità a predeterminati criteri tecnici, e confermano i progetti o l’esercizio a prescrizioni di vario genere.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è l’autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per rispettare i principi che vanno sotto il nome di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC, ovvero “prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”) dettati dall’Unione europea a partire dal 1996 con la Direttiva 96/61/CE. Il riferimento normativo attuale in Italia è il D.Lgs. 128/2010, che ha modificato ed integrato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), insieme al successivo D.Lgs. 46/2014.

L’AIA si applica alle attività di cui all’allegato VIII, parte seconda del decreto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e prevede misure, definite BAT (Best Available Techniques, migliori tecniche disponibili), intese a ridurre quanto più possibile l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.

L’AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali, di cui all’Allegato IX alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006:

  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
  • autorizzazione allo scarico;
  • autorizzazione unica smaltimento e recupero rifiuti;
  • autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
  • autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione;
  • autorizzazione allo scarico limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni.

L’azienda ottiene quindi un’autorizzazione integrata perché relativa a più aspetti ambientali e alla loro interazione.

L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) è un provvedimento disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 che ricomprende tutti i titoli abilitativi in campo ambientale di cui un’impresa ha bisogno per iniziare o e/o proseguire la sua attività. Essa va a sostituire vari atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati sinteticamente di seguito:

  • autorizzazione agli scarichi;
  • comunicazione preventiva per l’utilizzo degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • autorizzazione generale;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione;
  • comunicazioni in materia di rifiuti.

Il principale vantaggio di questa procedura è il minor costo organizzativo per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; inoltre, questa autorizzazione ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

L’AIDA è l’Applicativo Integrale di Autocontrollo sviluppato da ARPA Lombardia che tutti i Gestori degli stabilimenti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) sono tenuti a compilare annualmente.
I dati raccolti con l’AIDA sono utilizzati come base per poter eseguire le attività di verifica ispettiva da parte di ARPA Lombardia e per le valutazioni e i controlli da parte della Regione e delle Autorità Competenti.

Per emissione in atmosfera si intende una qualsiasi sostanza in stato solido, liquido o gassoso che, se introdotta nell’atmosfera, possa causare inquinamento atmosferico e quindi una modificazione dell’aria tale da costituire un pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Vige l’obbligo per ogni azienda, per essere operativa, una preventiva autorizzazione per le emissioni.

Il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, il quale informa il pubblico sia sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti.

I soggetti obbligati alla comunicazione ai sensi dell’allegato I  del Regolamento CE n.166/06 devono dichiarare annualmente l’emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia (trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi superando 2 t/a – trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi superando 2000 t/a)

Il termine per la presentazione della dichiarazione PRTR è il 30 aprile di ogni anno.

Il MUD è una dichiarazione attraverso la quale ogni anno le aziende devono denunciare al catasto rifiuti, presso la Camera di commercio di pertinenza, i rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno precedente. La presentazione del Mud avviene in modalità telematica entro una data di scadenza fissata di anno in anno.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) deve essere presentato, da parte dei soggetti interessati così individuati:

  • le imprese e gli enti (quindi non i liberi professionisti) produttori iniziali di rifiuti pericolosi (con alcune eccezioni);
  • imprese e enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 derivanti da: lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e abbattimento dei fumi;
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi – categoria 2-bis);
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Si specifica che le aziende che producono rifiuti pericolosi con meno di dieci dipendenti dovranno presentare la dichiarazione solo per i rifiuti pericolosi e non per tutti quelli prodotti.

Il FIR, il formulario di identificazione dei rifiuti è un documento obbligatorio per il trasporto dei rifiuti che contiene tutte le informazioni relative al tipo di rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

Il FIR è uno degli adempimenti che con il MUD, il modello unico di dichiarazione ambientale e al registro di carico e scarico dei rifiuti servono a controllare il processo della produzione dei rifiuti speciali.

I formulari di identificazione dei rifiuti, prima di essere utilizzati, dovranno essere presentati presso la propria C.C.I.A.A. di competenza o presso la filiale delle Agenzie delle Entrate, per essere vidimati.

 

Il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) è una modalità alternativa, attiva dall’8 marzo 2021, che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

Per la vidimazione online è necessario accedere al portale www.vivifir.ecocamere.it e autenticarsi tramite identità digitale (Carta Nazionale Servizi; SPID; Carta di Identità Elettronica), specificando l’impresa o l’ente per conto della quale si intende operare.

CER Codice Europeo Rifiuti, è un codice a 6 cifre identificativo del rifiuto prodotto.

I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 3 coppie di cifre, alle quali è attribuita una descrizione.

Esempio: CER 07.01.01

CAPITOLO 07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI.

SOTTOCAPITOLO  01 – 07.01 Residui della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

CER 07.01.01 – Soluzione acquose di lavaggio ed acque madri.

L’attribuzione delle sei cifre risponde ad una logica ben precisa:

  • La prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe”, identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto.
  • La seconda coppia di cifre del codice, denominata “codice a quattro cifre o sottocapitolo”, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all’interno delle settore produttivo di provenienza.
  • La terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto.

I codici CER che terminano con le cifre 99 indicano rifiuti la cui identificazione non può andare oltre un certo grado di specificazione. Il loro utilizzo deve comunque avere carattere residuale e corrispondere all’ultima ratio in fase di identificazione del codice.

I Codici CER contrassegnati dall’asterisco “*” indicano i rifiuti pericolosi. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Il registro di carico/scarico rifiuti è essenziale come prova della tracciabilità dei rifiuti. Il produttore dei rifiuti deve conservare il registro per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

Con carico dei rifiuti si intende quando il rifiuto è generato e con scarico quando è consegnato ad un trasportatore perché venga smaltito.

Ogni carico/scarico di rifiuti deve essere annotato entro dieci giorni lavorativi.

Nella prima parte del registro sono inseriti tutti i dati del produttore come ragione sociale, codice fiscale, attività svolta, ecc.

Per ogni carico va registrata la data, il numero dell’operazione, il codice CER con la relativa descrizione, lo stato fisico, la classe di pericolosità HP nel caso di rifiuti pericolosi e la quantità prodotta in kilogrammi.

Invece, per ogni scarico vanno registrati in parte gli stessi dati che vengono compilati anche per il carico, ma con alcune differenze specifiche. I dati che vanno aggiunti sono i riferimenti al formulario dello smaltimento (si deve essere necessariamente in possesso della prima copia del formulario per poter procedere alla registrazione), i riferimenti al carico che ha prodotto quei rifiuti che si stanno scaricando, il destino del rifiuto (riciclato o smaltito), i riferimenti all’intermediario se presente nel formulario ed eventuali annotazioni utili aggiuntive.

— IL CONSULENTE RISPONDE

Il Consulente Risponde è un servizio gratuito personalizzato di consulenza rivolto alle imprese che hanno un quesito specifico da porre sulla normativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

Tutta l’esperienza e la competenza di SGI al tuo fianco per aiutarti a trovare la soluzione e a valutare le alternative.