EMISSIONI ODORIGENE: definito il decreto per impianti e attività

Pubblicato il decreto direttoriale che adotta le “linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”.

Il MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha approvato il Decreto recante “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività con i relativi allegati.

Tali indirizzi rappresentano un quadro di riferimento importante per i procedimenti decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per lo sviluppo futuro della normativa regionale e statale sul tema.

Ricordiamo che le emissioni odorigene di impianti ed attività sono già oggetto di norme di legge :

  • In Regione Lombardia, il tema è trattato dalla DGR 3018/2012 che già si applica alle installazioni oggetto di AIA-autorizzazione integrata ambientale o autorizzazioni per la gestione rifiuti nonché alle attività soggette a VIA o verifica di VIA; è stata inoltre elaborata una linea guida per le emissioni odorigene derivanti da impianti di depurazione acque reflue;
  • A livello nazionale, il tema è trattato dall’art. 272 bis del D.Lgs. 152/06.

Campo di applicazione

Gli “indirizzi” si applicano:

  • agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga),
  • come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.

Più in generale, gli indirizzi possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

Attività soggette

Gli indirizzi riportano un primo elenco indicativo di impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno, tra cui:

  • Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
  • Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
  • Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
  • Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative. Inoltre, identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore possa modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Infine, è prevista anche una specifica procedura istruttoria per gli impianti che manifestano situazioni di crisi durante l’esercizio, risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.. In tali casi, enti locali, territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria partecipano alla valutazione della necessità di riesaminare o aggiornare l’autorizzazione e stabilire i tempi di adeguamento del gestore.

Allegati

Il decreto, oltre agli indirizzi, è corredato da 5 allegati che contengono le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

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