Etichettatura ambientale imballaggi: nuova normativa in vigore dall’1 gennaio 2023

Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova normativa che regola l’etichettatura degli imballaggi e delle confezioni di prodotti agricoli e prodotti trasformati.

Il Decreto legislativo 116/2020, più volte prorogato e che entrerà in vigore definitivamente il 1° gennaio 2023, stabilisce che tutti gli imballaggi dovranno essere correttamente etichettati in base alle
norme UNI,
al fine di armonizzare l’etichettatura in ambito UE. Il decreto dispone inoltre che “i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte”.

Chi sono gli operatori coinvolti

Imponendo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, l’etichettatura ambientale è obbligatoria per i produttori definiti dall’art. 218, lettera r del Decreto legislativo 152/2006, specificando tutti gli operatori interessati, ovvero:

  • fornitori di materiali di imballaggio
  • fabbricanti
  • trasformatori
  • importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio

In Italia, per garantire che confezioni e imballaggi siano opportunamente etichettati, l’etichettatura ambientale segue le modalità stabilite dagli standard UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e dalle linee guida applicabili e conformi alle decisioni dell’Unione Europea in merito alla Direttiva “imballaggi” 94/62/CE, in cui è stabilito come gli imballaggi debbano:

  • fornire chiare indicazioni sulla natura dei materiali utilizzati nella loro produzione, specificando se sono compostabili o biodegradabili;
  • avere un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta) chiaramente visibile, di facile lettura e leggibile anche a seguito dell’apertura dell’imballaggio.

Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire nell’etichettatura ambientale?

Le informazioni obbligatorie sono:

  • TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO con descrizione scritta per esteso o l’equivalente informativo tramite una sua rappresentazione grafica (ad esempio flacone, vaschetta, etichetta, lattina e così via)
  • CODICE DI RICICLAGGIO mediante identificazione specifica del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica)
  • FAMIGLIA DI MATERIALE DI RIFERIMENTO E INDICAZIONI SULLA MODALITÀ DI RACCOLTA atta a specificare la famiglia del materiale di riferimento e indicazioni sul tipo di raccolta: indifferenziata o differenziata (e in quest’ultimo caso, specifica del materiale utilizzato)

Quali imballaggi e confezioni devono essere dotati di etichette ambientali?

L’etichettatura ambientale può essere applicata:

  • sulle singole componenti separabili manualmente, come tappi, nastri, pellicola etc.;
  • sul corpo principale dell’imballaggio ovvero bottiglia, scatola, vassoio, etc.;
  • sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione.

Etichette ambientali: sanzioni

Come per la gestione degli imballaggi, a presidiare la conformità delle etichette ambientali saranno le Province, attraverso gli enti preposti al controllo e all’eventuale azione sanzionatoria.

Due le modalità di accertamento:

  • a campione
  •  su eventuale segnalazione di un consumatore o di altro soggetto

Secondo quanto stabilito dall’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, infatti, in quanto illecito amministrativo il consumatore o altro soggetto interessato ha facoltà di segnalare all’autorità competente il fatto che uno specifico imballaggio presenti un’etichettatura ambientale obbligatoria non conforme o non la presenti per nulla.

In caso di accertata violazione, secondo quanto previsto dall’art. 11 della Legge 689/19814, la Provincia provvederà ad applicare il regime sanzionatorio.

Non utilizzare etichette ambientali o utilizzarle in modo non conforme potrà costare all’azienda inadempiente da 5.200 € a 40.000 €. Attenzione, però: le sanzioni potranno essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.
Con una ratio: la sanzione non sarà applicata in modo cumulativo in relazione al singolo imballaggio con etichettatura ambientale non conforme ma a seconda della gravità del reato.

Fonte Gazzetta Ufficiale

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