Il M.A.S.E. specifica che i pneumatici e i prodotti elettrici ed elettronici già obbligati all’etichettatura energetica sono esclusi dagli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, il 26 gennaio 2023 pubblica la risposta ad un interpello ambientale in merito all’applicazione della disciplina sull’etichettatura ambientale degli imballaggi ad interpretazione dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 in riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/1369.
L’istanza chiedeva di individuare, alla luce dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 dell’obbligo di etichetta ambientale degli imballaggi, le corrette modalità applicative di etichettatura, con riferimento a quelle energetiche previste dal sopracitato regolamento (UE).
Sono esclusi dalla disciplina sull’etichettatura ambientale degli imballaggi (art. 219, co. 5, D.Lgs. 152/2006) i prodotti con obbligo di etichetta sull’efficienza energetica. Lo chiarisce il Ministero dell’Ambiente con la risposta ad interpello n. 10855 dello scorso 26 gennaio 2023.
Infatti, per prodotti “connessi all’energia”, immessi sul mercato o messi in servizio, il Regolamento 2017/1369 (Ue) prevede già obblighi di etichettatura sull’efficienza energetica secondo una “stringente normativa finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente all’efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse durante l’uso e informazioni supplementari in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia”.
Il nuovo parere fornito dal MASE va ad aggiungersi alla deroga all’etichetta ambientale prevista per i farmaci e dispositivi medici