Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro: novità nella normativa di riferimento

Modifica della Direttiva agenti cancerogeni e mutageni

Introduzione di nuovi agenti ed imposizione di valori limite

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in accordo con il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto Interministeriale 11-02-2021 il quale recepisce la direttiva (UE) 2019/130 e la direttiva (UE) 2019/983, Le modifiche interessano la direttiva (CE) 2004/37 in merito alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il decreto sostituisce gli allegati XLII e XLIII del Dlgs 81/2008 e introduce nuove sostanze cancerogene nell’allegato XLII :

  • Tricloroetilene
  • 4,4 ‘- Metilendianilina
  • Epicloridrina
  • Etilene dibromuro
  • Etilene dicloruro
  • Cadmio e suoi composti inorganici
  • Berillio e composti inorganici del berillio
  • Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
  • Formaldeide

Sono inoltre introdotte 3 miscele cancerogene:

  • Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
  • Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
  • Miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37

L’allegato II del Decreto 11/02/2021 stabilisce i valori limite, le misure transitorie e i termini entro i quali adeguarsi, in particolare:

  • Per gli oli minerali non sono disposti dati valori limite ma, essendo assorbiti in misura significativa attraverso la pelle, l’esposizione professionale avviene per via cutanea, viene vivamente raccomandato l’osservazione di una serie di migliori pratiche volte a ridurre la penetrazione cutanea.
  • Per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel è stato fissato il valore limite di 0,05 mg/m3 misurato sotto forma di carbonio elementare, come consigliato dallo IARC. Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023, mentre per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026. E’ obbligo quindi dei datori di lavoro di aziende che hanno in dotazioni automezzi, mezzi meccanici o altre attrezzature di movimentazione che fanno uso di carburante diesel, o che hanno lavoratori che operano nelle vicinanze di questi mezzi, di approfondire la valutazione del rischio di esposizione procedendo preventivamente ad effettuare specifici campionamenti dell’esposizione ai gas di scarico di motori diesel, tramite laboratori abilitati.
  • Per le miscele di IPA ( idrocarburi policiclici aromatici), alla cui esposizione possono includersi processi di combustione ad alta temperatura, recano l’osservazione di un rilevante assorbimento cutaneo senza l’indicazione di un valore limite con esplicita raccomandazione di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro.

La valutazione del rischio esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

La valutazione del rischio esposizione e le relative misure di sicurezza devono essere predisposte prima di iniziare qualunque tipo di attività. La classificazione di una sostanza o di una miscela è infatti riportata sull’etichetta e sulla relativa Scheda dati di sicurezza (Sds).

L’attenzione deve essere posta inizialmente alle materie prime impiegate, utilizzando l’apposita scheda di sicurezza; successivamente si valuterà se, durante le reazioni, vi sia la possibilità di sviluppo di derivati, sottoprodotti e/o scarti che possono avere attività cancerogena e mutagena.

La valutazione rischio da agenti cancerogeni e mutageni è l’analisi del livello di esposizione cui sono esposti i lavoratori all’interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione ha lo scopo di accertare che il livello di esposizione a tale rischio entro i limiti di sicurezza definiti dalla Normativa e, in caso contrario, che vengano stabilite adeguate misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

Ai fini della valutazione, il Datore di Lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • Le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati tali agenti.
  • I quantitativi di sostanze o miscele cancerogene o mutagene.
  • Il numero dei lavoratori esposti a tale rischio.
  • Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


SGI con i suoi tecnici qualificati effettua la valutazione rischio da agenti cancerogeni e mutageni ai sensi del D.lgs. 81/2008, garantendo qualità ed efficacia al fine di garantire un livello di rischio residuo accettabile, sia per la salute che per la sicurezza dei lavoratori.

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