Esenzione del consulente ADR: chiarimenti dal MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con la circolare n. 13921 del 14 maggio 2024, ha fornito importanti chiarimenti operativi riguardo all’applicazione del Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, in particolare con riferimento alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

Applicazione della nomina del consulente ADR

La circolare chiarisce diversi aspetti:

  • Applicazione del DM 7 agosto 2023: Il decreto si applica non solo alle imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose, ma anche a operatori di stazioni di lavaggio cisterne, officine di manutenzione, installatori di impianti e simili, se tali attività comportano la movimentazione di merci o rifiuti pericolosi.
  • Attività esentate: Sono esentate dall’obbligo di nomina del Consulente ADR le imprese che si limitano a svolgere attività di intermediazione, coordinamento e organizzazione di beni e risorse, senza incidere sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose.
  • Esclusioni e esenzioni totali (art. 3 DM): Non sono tenute alla nomina le imprese la cui attività ricade nei regimi di esenzione previsti dalla sezione 1.1.3 dell’ADR, ad eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono inoltre esentate le imprese che trattano merci pericolose integralmente escluse dall’ADR o esentate da specifici regimi di confezionamento.
  • Esenzioni parziali (art. 4 DM): Rientrano in questo regime le imprese che rispettano i limiti di quantità previsti per le merci pericolose in colli, cisterne o alla rinfusa, a condizione che non si tratti di merci della Classe 1 o di merci in regime di Limited Quantity (LQ) in colli.
  • Formazione (art. 7 DM): La durata e la periodicità dei corsi di formazione per il personale addetto al trasporto di merci pericolose sono stabilite dal legale rappresentante dell’impresa, in base al livello di rischio delle attività svolte e alle modifiche introdotte nella normativa e nelle procedure.
  • Responsabilità: La circolare ribadisce che le responsabilità di vettore, committente, caricatore, scaricatore e proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale e dall’ADR. I ruoli e le responsabilità di ogni figura coinvolta devono essere regolati da appositi contratti.

 

Fonte: Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti

 

Ti piacciono i nostri contenuti?

Non perderti nessuna novità con la newsletter SGI | Sistemi Gestione Integrata

Appuntamento mensile dedicato agli aggiornamenti normativi e adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro, ambiente, sistemi di gestione e privacy. Uno strumento utile per essere sempre aggiornati, conoscere le nostre attività formative ed eventi e condividere le informazioni con i collaboratori.

Iscriviti alla newsletter SGI - sicurezza sul lavoro