End of waste inerti: pubblicato il Decreto

In vigore dal 4 novembre 2022 il Decreto che stabilisce le condizioni alle quali i rifiuti inerti da demolizione e costruzione cessano di essere rifiuti (End of waste)

Aggiornamento febbraio 2024

Prorogata la scadenza al 4 novembre 2024 per l’adeguamento delle autorizzazioni End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione al Dm 152/2022.

Il termine in precedenza era fissato al 4 maggio 2024, per effetto di una proroga disposta dal decreto Milleproroghe dello scorso anno (D.l. 198/2022).

La proroga è resa necessaria in considerazione del fatto che si sono allungati i tempi per l’adozione del nuovo decreto che andrà a sostituire il Dm 152/2022. Ricordiamo inoltre che:

  • nelle more dell’adeguamento, i gestori degli impianti possono continuare ad operare in funzione delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere;
  • quando entrerà in vigore il nuovo provvedimento occorrerà fare riferimento ai termini in esso contenuti ai fini dell’aggiornamento dei titoli autorizzatori. 

Infine, tra le disposizioni di interesse contenute nel decreto-legge 215/2023, si segnala anche la proroga al 1° gennaio 2025 del termine per l’adozione dei decreti ministeriali volti a effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

Il decreto 215/2023, entrato in vigore il 31 dicembre 2023, è stato approvato al Parlamento per la conversione in legge.

Aggiornamento giugno 2023

La Provincia Autonoma di Trento a gennaio 2023, presenta un interpello ambientale per le numerose criticità che emergono dal Decreto End of Waster inerti.

In risposta, il Mase novella che il D.M. n. 152/2022 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati. Il Mase specifica, che l’ambito di applicazione è circoscritto esclusivamente ai rifiuti inerti non pericolosi prodotti dalle attività di costruzione e demolizione o di origine minerale. Fuori dall’ambito di applicazione i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Invitiamo a leggere l‘interpello ambientale della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano.

Aggiornamento marzo 2023

La Legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 che, concede maggior tempo per l’adeguamento per le autorizzazioni per gli impianti di recupero inerti.

In materia di end of waste inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, che disciplina la possibilità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di specifico monitoraggio, venga prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista al 3 maggio 2023).

E’ stata prevista anche la proroga di ulteriori sei mesi del termine previsto dall’art. 8 dalla conclusione della fase di monitoraggio.

Promemoria end of waste inerti – Scadenza al 03 maggio 2023

Queste disposizioni entrano in vigore il 4 novembre 2022, ed entro il 3 maggio 2023 le imprese interessate dovranno adeguare le proprie autorizzazioni o comunicazioni semplificate, compresa l’adozione di un sistema di certificazione qualità ai sensi della norma ISO 9000.


Con il Decreto 27 settembre2022, n.152, il MITE stabilisce criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come tali ai sensi dell’art.184-ter del d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).

I criteri end of waste da rispettare sono contenuti nell’allegato I mentre nell’allegato II sono indicati gli scopi per i quali può essere utilizzato l’aggregato recuperato.

Cosa si intende per “aggregato recuperato”?

In base al Decreto sono i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero.

 Il Decreto ammette l’esistenza di un mercato per l’aggregato recuperato che viene comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale.

Tale materiale possiede un effettivo valore economico ed è utilizzato per scopi specifici regolamentati in considerazione degli impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull’ambiente.

 Quali rifiuti sono ammessi?

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente:

  • i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1 dell’Allegato 1 del DM 27/9/22;
  • i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2;
  • le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni (artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del Testo Unico ambientale).

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

https://www.sistemigestioneintegrata.eu/end-of-waste-aggiornate-le-linee-guida-di-sistema-nazionale-protezione-ambiente/

Obblighi del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato

Il Decreto 27 settembre 2022, n. 152 obbliga il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato che coincide con il gestore dell’impianto autorizzato, alla

  • corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  • compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
  • stesura della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che accerti il rispetto dei criteri per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto;
  • conservazione, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale,
    • copia della dichiarazione sostitutiva anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo;
    • un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802;
  • applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata per dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento.

Periodo transitorio

Per agevolare l’adeguamento, il Decreto prevede un periodo transitorio di 180 giorni dall’entrata in vigore per permettere ai produttori di presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del Testo Unico ambientale indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.

Nel frattempo:

  • per le procedure semplificate continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998
  • i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione (ex art. 216 Testo Unico ambientale) o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. n.,152/2006.

Fonte Decreto 27 settembre 2022, n. 152 Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006)

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