End of waste: linee guida per l’applicazione della disciplina riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto

Il SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) ha aggiornato le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”.

L’End of Waste è la disciplina giuridica riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un
processo di recupero
. Si intende quindi il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. Non si riferisce al risultato finale, bensì al percorso che porterà a tale conclusione.
I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento dall’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare, le linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste costituiscono oltre ad un indice in materia di cessazione qualifica rifiuto, un valido strumento per garantire l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione del SNPA sul territorio nazionale.

Quando un rifiuto smette di essere tale?

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è divenuto un prodotto.

Obiettivo linee guida end of waste

Detto questo, l’obiettivo della Linea guida è restituire una prospettiva del Sistema Nazionale Protezione Ambiente unitaria e trasparente sul tema della cessazione della qualifica di rifiuto e degli adempimenti previsti.

La revisione, oltre che dell’esperienza acquisita, tiene conto delle novità nel frattempo intervenute dal decreto legge 77/2021 (convertito con L. n. 108/2021), che ha modificato il D.lgs 152/06, introducendo nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.”

Inoltre la L. 128 del 2 novembre 2019 (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA.

Ruolo del SNPA

La legge attribuisce al SNPA compiti significativi, quali:

  • attività ispettive di controllo ambientale
  • monitoraggio dello stato ambientale
  • controllo inquinamento
  • attività di ricerca
  • supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale
  • raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche costituiranno riferimento tecnico ufficiale

Fonte SNPA

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