Emissioni odorigene: nuovo Decreto che stabilisce indirizzi nazionali

Pubblicato il decreto con cui il MASE adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali

Emissioni odorigene che cosa sono?

Le emissioni odorigene di attività industriali e agricole rappresentano uno degli impatti ambientali più recenti definiti e disciplinati dalla normativa. Con la nuova definizione introdotta dal D.Lgs. 102/2020 è definita un’emissione odorigena, un’emissione convogliata o diffusa avente effetti di natura odorigena.

Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Gli indirizzi illustrati nel Decreto forniscono una panoramica di riferimento significativa, da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

In particolare, gli indirizzi hanno per oggetto criteri e modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Gli indirizzi si applicano agli stabilimenti oggetto della parte quinta del D.lgs. 152/2006, ossia a coloro che sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga e come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA. Inoltre, gli “Indirizzi” si applicano, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Contenuti e procedure degli indirizzi sulle emissioni odorigene

Gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali, fermo restando il potere delle regioni di individuare eventuali ulteriori attività.

In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.). In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

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