UNI 11996:2025: Parapetti anticaduta permanenti

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Pubblicata sul sito UNI la Norma UNI 27 novembre 2025, n. 11996 “Parapetti anticaduta permanenti –
Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”

L’introduzione della norma UNI 11996:2025 (“Parapetti anticaduta permanenti – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”) segna una svolta fondamentale nella prevenzione delle cadute dall’alto.

Per la prima volta, infatti, viene stabilito uno standard di prodotto per i parapetti anticaduta permanenti utilizzati come dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) in infrastrutture, edifici, opere e impianti.

La nuova UNI 11996:2025 trasforma la gestione dei parapetti permanenti in un processo industriale verificabile in ogni fase: requisiti di prodottoprovecondizioni d’usodocumentazione e manutenzione

 

Cosa cambia per progettisti e committenti?

  • Più chiarezza: capitolare in modo più chiaro
  • Meno rischi: riduzione di imprevisti, varianti e dispute legali.
  • Sicurezza superiore: migliorare la qualità della prevenzione, valorizzando il principio di priorità dei DPC nei lavori in quota. 

La norma è in vigore dal 27 novembre 2025

La UNI 11996:2025 nasce proprio per uniformare requisiti, metodi di prova e condizioni d’uso, riducendo ambiguità applicative. 

Dove si applica la UNI 11996:2025?

Con l’entrata in vigore della UNI 11996:2025, i parapetti anticaduta permanenti vengono inquadrati come DPC fondamentali per la sicurezza contro le cadute dall’alto, anche in relazione alle coperture e agli ambienti richiamati dalla normativa tecnica (in particolare, categorie d’uso e coperture richiamate in ambito NTC).

Si tratta di un tema di grande attualità: la crescente presenza di impianti tecnologici (come pannelli fotovoltaici e unità HVAC) sulle sommità degli edifici richiede accessi sempre più ricorrenti. In questo scenario, le protezioni collettive fisse rappresentano la soluzione più sicura ed efficiente per gestire la manutenzione ordinaria

Esclusioni importanti

La norma non tratta (tra le altre) queste casistiche:

  • parapetti destinati alla protezione da urti di veicoli o attrezzature mobili;
  • parapetti per evitare lo scivolamento di materiali (inerti, neve, ecc.);
  • parapetti provvisori (che ricadono nella UNI EN 13374);
  • parapetti di altre tipologie già normate (es. specifiche per accessi/macchine) e parapetti di balconi disciplinati da legislazione vigente. 

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