A partire dal 24 gennaio 2026 entrerà in vigore il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668
Il decreto introduce rilevanti aggiornamenti al D.Lgs. 81/08, focalizzandosi sul rafforzamento della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa, in linea con i nuovi standard di sicurezza definiti dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Il provvedimento implementa misure di prevenzione e protezione più rigorose, potenziando l’impiego dei DPI, le procedure di decontaminazione e i protocolli di gestione dei rifiuti. Tali interventi riflettono il principio della riduzione dell’esposizione ai minimi livelli tecnicamente raggiungibili. Il decreto aggiorna, inoltre, le disposizioni sul monitoraggio ambientale e sulla sorveglianza sanitaria, introducendo tecniche avanzate per la misurazione delle fibre e garantendo una tracciabilità capillare delle esposizioni nel tempo.
Quali sono le principali novità?
Tra le principali novità operative introdotte dal decreto figurano:
- Accertamento Preventivo: il potenziamento dell’obbligo di censimento dell’amianto negli immobili (particolarmente per quelli antecedenti al 1992), con il supporto vincolante di operatori qualificati in assenza di dati preesistenti.
- Priorità alla Bonifica: una valutazione del rischio orientata a privilegiare la rimozione definitiva rispetto a interventi conservativi quali l’incapsulamento o la manutenzione.
- Digitalizzazione degli adempimenti: l’estensione e la standardizzazione della notifica preliminare agli organi di vigilanza, ora gestibile tramite invio telematico.
- Revisione dei limiti: l’aggiornamento dei parametri di misurazione delle fibre e la riduzione del valore limite di esposizione, con un regime transitorio fissato fino al 20 dicembre 2029.
I principali dati di riferimento sono riepilogati nella seguente tabella:

Quali sono gli adempimenti operativi?
Valutazione dei rischi e obblighi di notifica
Sul piano operativo, il decreto impone una ristrutturazione dei protocolli aziendali per la gestione del rischio amianto. I datori di lavoro sono obbligati ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), integrando i nuovi parametri di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.
Un pilastro della nuova disciplina è il potenziamento della notifica preventiva all’organo di vigilanza: questo atto deve ora includere un’analisi analitica delle lavorazioni, la quantificazione precisa dell’amianto trattato e l’evidenza dei programmi di sorveglianza sanitaria.
DPI e misure di sicurezza operative
Il decreto rende indispensabile una verifica rigorosa dell’efficacia dei DPI, con particolare riferimento agli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), che devono essere scelti in funzione dei nuovi e più severi limiti. Inoltre, l’organizzazione del lavoro deve essere rimodulata attraverso la pianificazione di pause tecniche obbligatorie e l’implementazione di procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.
La concentrazione di fibre di amianto nell’aria deve essere monitorata a intervalli regolari mediante strumenti idonei. Il valore limite di esposizione è fissato a 0,01 fibre per cm³, calcolato come media ponderata su 8 ore.
Se i test superano questa soglia, o qualora emerga la presenza non prevista di materiali contenenti amianto, i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l’adozione di misure adeguate di protezione.
Formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria
I lavoratori impegnati in attività di demolizione o rimozione dell’amianto devono ricevere una formazione specifica sull’uso delle attrezzature e delle tecnologie volte a limitare l’emissione e la dispersione delle fibre durante le lavorazioni.
La tutela della salute passa anche per una sorveglianza sanitaria rigorosa: ogni lavoratore deve essere visitato prima di iniziare le attività e, in seguito, almeno ogni tre anni. Al termine dell’incarico, è obbligatoria una visita medica conclusiva. In questa occasione, il Medico Competente deve fornire istruzioni chiare su come monitorare la propria salute nel tempo e indicare se sono necessari ulteriori accertamenti nel tempo.
