Edilizia: dal 1° ottobre 2024 patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili

Dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili dovranno dotarsi della patente a punti (o a crediti) per la sicurezza. Introdotta dal Decreto PNRR 2 (DL 19/2024), questo nuovo sistema mira a incentivare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a elevare gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.

INL pubblica altre FAQ – per un totale di 12 in merito all’ invio della richiesta, ai soggetti tenuti a richiedere la patente e ai casi di esclusione per i titolari di attestazione di qualificazione SOA.
  • Rilascio ricevute – La procedura di inoltro dell’autocertificazione non prevede il rilascio di ricevuta.
  • Accesso al portale e deleghe – Possibilità di accedere al portale di INL con identità digitale. In caso di soggetto delegato l’accesso è permesso anche con proprio SPID o CIE non necessariamente con le credenziali del soggetto interessato al rilascio della patente a crediti. L’ Ispettorato precisa che al momento non è disponibile un modulo per il rilascio delle deleghe.
  • Soggetti obbligati – INL ricorda che l’obbligo di possedere la patente  vale per tutte le imprese che si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco contenuto nell’allegato X del TU sulla Sicurezza ( D:Lgs. n. 81/2008).
  • Sono inclusi anche giardinieri che effettuano specifici lavori di posa in opera di aiuola o muri perimetrali in cemento; archeologi che effettuano rilievi in cantiere (l’iscrizione all’albo vale come iscrizione alla CCIAA ).
  • Le operazioni di scarico e carico dei materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella mera fornitura e pertanto le aziende che svolgono tali operazioni non sono tenute al possesso della patente.
  • Consorzi – Solo i consorzi stabili, dotati di autonoma personalità giuridica sono tenute a richiedere la patente o l’attestazione SOA. Viceversa i consorzi ordinari privi di personalità non sono tenute al possesso della patente, ma si avvalgono della patente a crediti o attestazione SOA in possesso delle imprese consorziate
  • Verifiche su subappaltatori – Le verifiche sul possesso della patente a crediti devono essere effettuate anche sulle imprese esecutrici in subappalto. La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €.

INL pubblica le prime 4 FAQ.
  • Con la prima si chiarisce chi può fare l’autocertificazione mediante PEC e fino a quando. L’autocertificazione con la PEC può essere fatta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stanno già operando in cantieri temporanei o mobili, salvo l’obbligo di inoltrare l’istanza tramite portale entro il 31 ottobre
  • La seconda conferma l’irrilevanza della categoria SOA in classifica pari o superiore alla terza
  • la terza precisa che in caso di presenza di più datori di lavoro e di più unità produttive, il possesso dei requisiti – DVR e nomina del RSPP- si deve intendere riferito all’intera azienda
  • con la quarta si chiarisce il contenuto della dichiarazione in merito alla formazione dei datori di lavoro: posto che tale formazione diviene obbligatoria solamente per effetto dell’accordo Stato Regioni, fino alla adozione di quel provvedimento, la dichiarazione che comprenda anche l’aver fatto la formazione ai datori di lavoro (inserita nell’oggetto dell’autocertificazione e della domanda), non può costituire motivo di non veridicità, posto che  la né autocertificazione né la domanda attraverso il portale “potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori”.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 il decreto ministeriale con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. 

Inoltre, INL pubblica la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

INL prevede un regime transitorio che consente già da ora alle imprese e lavoratori autonomi, di inoltrare tramite pec all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (corredata dal documento d’identità del dichiarante) che avrà efficacia dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro entro la medesima data (31 ottobre). 
Quindi, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Tutorial e istruzioni operative per l’accesso al sito di INL e il rilascio della patente a crediti

INL pubblica le istruzioni tecniche e i video tutorial per l’accesso al portale e richiedere la patente a crediti:

Tutorial per l’accesso del Legale Rappresentante

Tutorial per l’accesso del Delegato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 il decreto ministeriale con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. 

Inoltre, INL pubblica la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

INL prevede un regime transitorio che consente già da ora alle imprese e lavoratori autonomi, di inoltrare tramite pec all’indirizzo
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (corredata dal documento d’identità del dichiarante) che avrà efficacia dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro entro la medesima data (31 ottobre). 
Quindi, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Contesto normativo – Patente a crediti edilizia:

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che implementa l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che disciplina la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
  • Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come funziona la classificazione punteggio – Patente a crediti edilizia:

  • Le informazioni che saranno contenute nel Portale dell’Ispettorato
  • I Crediti ottenibili dall’azienda (Massimo 100 in 40 anni)
  • Le ipotesi di sospensione, di massimo 12 mesi
  • La procedura di recupero dei crediti

Il Decreto attuativo della patente a crediti fissa un massimo di 100 punti da raggiungere in 40 anni.

Fino a 30 punti iniziali:

  • fino a 10 crediti, al momento del rilascio
  • fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente


30 crediti ulteriori, legati alla storicità dell’azienda:

  • fino a 10 sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A
  • fino a 20 attraverso l’ottenimento di 1 credito ogni 2 anni di attività

     

40 crediti ulteriori attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione.

  • Fino a 10 punti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro
    • Dimensione dell’organico aziendale
    • Possesso della qualifica Mastro Formatore Artigiano
    • Possesso di certificazione SOA di I e II classifica
    • Applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
    • Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri
    • Riconoscimento dell’incentivo dalla Cassa Edile per gli operai inquadrati al primo livello (e altre condizioni necessarie)
    • Possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonchè su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale
    • Certificazione del regolamento interno delle società cooperative

       

  • Fino a 30 punti:
    • Dimensione dell’organico aziendale
    • Possesso della qualifica Mastro Formatore Artigiano
    • Possesso di certificazione SOA di I e II classifica
    • Applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
    • Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri
    • Riconoscimento dell’incentivo dalla Cassa Edile per gli operai inquadrati al primo livello (e altre condizioni necessarie)
    • Possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonchè su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale
    • Certificazione del regolamento interno delle società cooperative

Casi di esonero:

  • Non sono obbligati ad avere la patente a punti:
    • Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
    • Coloro in possesso di un documento equivalente di un altro Stato
    • Coloro in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici
  1.  

Come ottenere la patente a punti:

  • Per richiedere la patente a punti, è necessario presentare domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  • Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
    • Iscrizione alla Camera di Commercio.
    • Attestazione di avvenuta formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
    • DURC in corso di validità.
    • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
    • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
    • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
  • I requisiti possono essere autocertificati.
  • La patente viene rilasciata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

Revoca della patente

Con la conversione in legge, si introduce il comma 4: qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente può essere revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca della patente, impresa e/o lavoratore autonomo possono presentare domanda per ottenere nuova patente.

Come sopra citato, la patente con punteggio inferiore a n. 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.

Controlli e sanzioni:

In caso di ingresso in cantiere senza la patente o con meno di 15 crediti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000 euro, nonchè l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Violazioni per la decurtazione dei crediti

L’elenco di seguito riepiloga le violazioni che comportano decurtazioni di crediti dalla patente. Le decurtazioni variano a seconda della gravità della violazione.

  • In caso di infortuni gravi o mortali, le decurtazioni possono essere molto elevate.

      1. Omessa elaborazione del DVR = 5 punti decurtati
      2. Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione = 3 punti decurtati
      3. Omessi formazione e addestramento = 2 punti decurtati
      4. Omessa costituzione del SSP o nomina del RSPP = 3 punti decurtati
      5. Omessa elaborazione del POS = 3 punti decurtati
      6. Omessa fornitura del DPIcontro le cadute dall’alto = 2 punti decurtati
      7. Mancanza di protezioni verso il vuoto = 3 punti decurtati
      8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno = 2 punti decurtati
      9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi = 2 punti decurtati
      10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi= 2 punti decurtati
      11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti = 2 punti decurtati
      12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo = 2 punti decurtati
      13. Omessa  vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo = 2 punti decurtati
      14. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio per esposizione all’amianto = 1 punti decurtati
      15. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 = 3 punti decurtati
      16. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche = 3 punti decurtati
      17. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 = 3 punti decurtati
      18. Omessa valutazione del rischio di annegamento = 2 punti decurtati
      19. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie = 2 punti decurtati
      20. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi = 3 punti decurtati
      21. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punto decurtato
      22. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sendi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177 = 1 punto decurtato
      23. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 = 1 punto decurtato
      24. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73= 2 punti decurtati
      25. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73= 3 punti decurtati
      26. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
      27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni = 5 punti decurtati
      28. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro = 8 punti decurtati
      29. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro = 15 punti decurtati
      30. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto = 20 punti decurtati
      31. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati.

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