Edilizia: dal 1° ottobre 2024 patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili

Dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili dovranno dotarsi della patente a punti (o a crediti) per la sicurezza. Introdotta dal Decreto PNRR 2 (DL 19/2024), questo nuovo sistema mira a incentivare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a elevare gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contesto normativo:

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che implementa l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che disciplina la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
  • Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come funziona:

  • La patente è rilasciata digitalmente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha un punteggio iniziale di 30 crediti
  • Per poter operare nei cantieri è necessario avere un punteggio minimo di 15 crediti.
  • Il punteggio può aumentare con comportamenti virtuosi in materia di sicurezza e diminuire in caso di violazioni.
  • Le violazioni sono sanzionate con decurtazioni di crediti secondo un elenco predefinito
  • In caso di infrazioni gravi, la patente può essere sospesa o revocata.
  • È possibile recuperare i crediti perduti frequentando corsi di formazione specifici.
  • In alcuni casi, è possibile completare lavori già avviati anche con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Casi di esonero:

  • Non sono obbligati ad avere la patente a punti:
    • Fornitori di beni o servizi di natura intellettuale.
    • Imprese con SOA di classe pari o superiore alla III.

Controlli e sanzioni:

  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuerà controlli per verificare il possesso della patente e il rispetto delle norme di sicurezza.
  • Alle imprese o ai lavoratori autonomi sprovvisti di patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono applicate sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 12.000€ e l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.

Violazioni per la decurtazione dei crediti

  • L’elenco di seguito riepiloga le violazioni che comportano decurtazioni di crediti dalla patente.
  • Le decurtazioni variano a seconda della gravità della violazione.
  • In caso di infortuni gravi o mortali, le decurtazioni possono essere molto elevate.

      1. Omessa elaborazione del DVR = 5 punti decurtati
      2. Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione = 3 punti decurtati
      3. Omessi formazione e addestramento = 2 punti decurtati
      4. Omessa costituzione del SSP o nomina del RSPP = 3 punti decurtati
      5. Omessa elaborazione del POS = 3 punti decurtati
      6. Omessa fornitura del DPIcontro le cadute dall’alto = 2 punti decurtati
      7. Mancanza di protezioni verso il vuoto = 3 punti decurtati
      8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno = 2 punti decurtati
      9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi = 2 punti decurtati
      10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi= 2 punti decurtati
      11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti = 2 punti decurtati
      12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo = 2 punti decurtati
      13. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio per esposizione all’amianto = 1 punti decurtati
      14. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 = 3 punti decurtati
      15. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche = 3 punti decurtati
      16. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 = 3 punti decurtati
      17. Omessa valutazione del rischio di annegamento = 2 punti decurtati
      18. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie = 2 punti decurtati
      19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi = 3 punti decurtati
      20. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
      21. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
      22. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
      23. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
      24. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
      25. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni = 5 punti decurtati
      26. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro = 8 punti decurtati
      27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro = 15 punti decurtati
      28. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
      29. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati

    Come ottenere la patente a punti:

    • Per richiedere la patente a punti, è necessario presentare domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
    • Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
      • Iscrizione alla Camera di Commercio.
      • Attestazione di avvenuta formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
      • DURC in corso di validità.
      • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
      • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
      • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
    • I requisiti possono essere autocertificati.
    • La patente viene rilasciata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

    Revoca della patente

    Con la conversione in legge, si introduce il comma 4: qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente può essere revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca della patente, impresa e/o lavoratore autonomo possono presentare domanda per ottenere nuova patente.

    Come sopra citato, la patente con punteggio inferiore a n. 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.

    CONCLUSIONI

    Restiamo in attesa dei decreti attuativi che definiranno nel dettaglio le modalità di rilascio, i criteri di attribuzione dei crediti, le procedure per il recupero dei crediti persi e le sanzioni in caso di infrazioni, per questo motivo Ricordiamo che le informazioni sopracitate sono basate sulle indicazioni ad oggi disponibili e potrebbero subire modifiche con l’emanazione dei decreti attuativi.

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