Dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili dovranno dotarsi della patente a punti (o a crediti) per la sicurezza. Introdotta dal Decreto PNRR 2 (DL 19/2024), questo nuovo sistema mira a incentivare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a elevare gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 17 settembre 2025
- Anzianità iscrizione CCIAA.
- Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA
- Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”
- Possesso della certificazione SOA di classifica I
- Possesso della certificazione SOA di classifica II
- Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.
- 25 luglio 2025
33) Considerato che nel paragrafo “Contenuti informativi della patente” della circolare n. 4 del 23/09/2024 è riportato che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all’interno della piattaforma, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori che operano nei cantieri temporanei o mobili, queste figure potranno incorrere in una specifica responsabilità qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo?
Ai sensi dell’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori. Ai sensi dell’art. 27, comma 2 “il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(…)” e, dunque, secondo quanto disposto dall’art. 76 del menzionato decreto, la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.
34) Anche il restauratore, come l’archeologo, è un professionista che svolge la propria attività, sia in forma puramente intellettuale, sia per mezzo di attività operative in forma diretta all’interno nei cantieri temporanei e mobili. Si chiede pertanto di voler precisare che, nell’ambito della richiesta della patente a crediti, la dichiarazione di iscrizione alla CCIA per i restauratori liberi professionisti sia da intendersi come indicativa del possesso dei necessari requisiti professionali (iscrizione nell’elenco ministeriale, possesso della partita [VA e iscrizione alla Gestione separata), alla stregua di quanto indicato in relazione agli archeologi.
In riferimento al quesito posto si rappresenta che il restauratore, alla stregua dell’archeologo, in quanto libero professionista, non è tenuto all’iscrizione alla Camera di commercio. Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
35) In merito alle imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, ai fini del rilascio della patente quali sono I documenti corrispondenti ai requisiti richiesti?
Si rappresenta che, al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:
- iscrizione CCIA: inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
- DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;
Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.
36) La Patente a crediti è sempre valida? ovvero ha una scadenza per cui deve essere nuovamente richiesta?
La patente mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.
37) Un’azienda committente deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione, per attività operative sugli impianti tecnologici, nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento. Deve essere in possesso della patente a punti?
Come esplicitato nella circolare n. 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri; dunque, in merito al quesito posto si rappresenta che l’azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere.
38) Alcune società hanno sede legale in un paese UE e sede secondaria in Italia. Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.Iva differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo è richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?
Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Conseguentemente la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo del possesso della patente a crediti.
39) Una micro impresa che applica CCNL metalmeccanico e che sì occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuità) con la susseguente manutenzione degli stessi, nel caso in cui fornisca e installi una propria apparecchiatura (dunque non lavori di ingegneria civile o edile) presso un cantiere, ha necessità di avere la patente a punti? Tale necessità è valida anche nel momento in cui si eseguono lavori di manutenzione e/o assistenza tecnica su apparecchiature esistenti in loco?
Chiunque operi fisicamente in cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso della patente a crediti, anche se la prestazione lavorativa sia inerente alla sola manutenzione e/o assistenza delle apparecchiature installate.
Non si è soggetti al possesso della patente a crediti esclusivamente nel caso in cui si effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X del D. Lgs. n. 81 del 2008.
40) Un’azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all’interno del cantiere edile, è tenuto al possesso della patente a crediti?
Chiunque operi fisicamente all’interno di cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso del titolo abilitante: patente a crediti o attestazione SOA in classifica superiore alla III o un documento equivalente
41) Chi effettua allestimenti artistici d, gallerie d’arte, musei e altri spazi espositivi e non è iscritto alla camera di commercio, è soggetto a1 possesso della patente a crediti?
Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto perle attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l’intero settore dell’allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal “Decreto Palchi” e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.
42) Nel caso di un cantiere boschivo nel quale si effettuano abbattimenti di piante sulla base di un’autorizzazione forestale e un piano di taglio, si richiede se sia necessario ottenere la patente a crediti per le imprese che svolgono le lavorazioni in tale cantiere, sia nel caso di lavori boschivi e nessun lavoro edile, oppure nel caso in cui vi sia svolta anche una parte di lavorazioni edili, ed in questo caso se la patente sia richiesta solo alle imprese che svolgono lavori edili o di ingegneria civile oppure a tutte le imprese che lavorano in cantiere?
Si rappresenta che nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X rientrano “(…) solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”, conseguentemente le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Nel caso in cui vi siano anche delle lavorazioni edili o di ingegneria civile, tutta le imprese che in tale cantiere vi operano “fisicamente” necessitano della patente a crediti.
43) Le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili sono soggette al possesso della patente a crediti? Invece, nel caso in cui operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili (negozi, uffici, officine, fabbriche e altro)?
Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Pertanto, un’impresa di pulizia che svolge le attività all’interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.
- 25 giugno 2025
- 11:37
29) Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine?
Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile auto-dichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.
30) Qualora un operatore economico, in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione di contratto per il relativo rinnovo, l’attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell’attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di “ultra-vigenza” di un’attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti.
Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l’impresa non debba procedere con la presentazione dell’istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.
31) Con riferimento alla FAX n. 16, voglia codesto INL esplicitare l’esenzione dall’obbligo della patente a punti, ai sensi dell’art. 27, comma 15, del D.lgs. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all’art. 31 dell’All. II.12 del D.lgs. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
In linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
32) Si chiede se l’attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d’opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, se, pertanto tutte queste figure possano essere considerate come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L.gs. n. 81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti.
Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come “prestazioni di natura intellettuale” in quanto “costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806).
- 03 febbraio 2025
- 11:37
Aggiornamento del 31 gennaio 2025 con la FAQ n. 28 su azienda in assenza di DURF
28. Una ditta che non ha il DURF perché attiva da meno di tre anni, nella richiesta della patente a crediti deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”?
Riportiamo di seguito risposta di INL al quesito:
Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO
- 22 gennaio 2025
- 11:37
Ultimo aggiornamento delle FAQ su patente a crediti per l’edilizia è il 17 gennaio 2025.
Il 17 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le FAQ sulla patente a crediti, portandole da 16 a 27. Le nuove FAQ affrontano diversi profili della normativa e della disciplina attuativa.
Clicca qui per consultare le nuove FAQ.
- 11 dicembre 2024
- 11:37
Prime indicazioni in merito al regime sanzionatorio patente a crediti per l’edilizia
INL con nota n. 9326 del 09 dicembre 2024, fornisce prime indicazioni in merito al regime sanzionato per la patente a crediti edilizia.
Patente a crediti e operatività nel cantiere
Nel corso della nota, sono ripresi alcuni articoli del D.M. n. 132/2024 e nello specifico riporta coloro che sono tenuti al possesso della patente: “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere portati fino a 100.
Ai sensi dell’art. 27 “la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)” e, a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Eccezioni all’obbligo di patente a crediti
La nota chiarisce le eccezione all’obbligo del possesso della patente, contenute al comma 2, dell’art. 27, secondo il quale, “nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro”.
Un’ulteriore eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti è contenuta nello stesso comma 10, che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. Tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15. Per quest’ultimo caso è necessario verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà cessare per mancanza del titolo abilitante. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.
L’eccezione contenuta al comma 10 non risulta applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.
Sanzione amministrativa
Il comma 11 dell’art. 27 introduce lo specifico regime sanzionatorio applicabile sia per coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
Prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Si ritiene che il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
Si ricorda che nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.
in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
Il comma 11 prevede, inoltre, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di 6 mesi. Il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall’art. 650 c.p., ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.
Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
- 31 ottobre 2024
- 14:09
Modulistica per eventuali errori in fase di compilazione della domanda
INL per la gestione di eventuali errori segnalati in fase di compilazione dell’istanza della patente a crediti, predispone apposita modulistica che alleghiamo QUI.
L’Ispettorato specifica:
- di compilare il modulo unicamente nella parte di interesse, dopo aver prestato attenzione alle istruzioni di compilazione;
- che non sarà emessa una nuova patente, ma, dopo l’invio del modulo di rettifica e all’esito dell’elaborazione da parte dell’ispettorato, le informazioni della patente già in possesso dell’impresa o del lavoratore autonomo, saranno automaticamente aggiornate;
- che la patente ha, quindi, piena validità con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza con cui si è richiesta la patente a crediti;
- di ricontrollare i dati modificati e, ove permanessero errori, invita ad effettuare una nuova segnalazione di rettifica.
- 16 ottobre 2024
Le 12 FAQ per la patente a crediti edilizia
- Rilascio ricevute – La procedura di inoltro dell’autocertificazione non prevede il rilascio di ricevuta.
- Accesso al portale e deleghe – Possibilità di accedere al portale di INL con identità digitale. In caso di soggetto delegato l’accesso è permesso anche con proprio SPID o CIE non necessariamente con le credenziali del soggetto interessato al rilascio della patente a crediti. L’ Ispettorato precisa che al momento non è disponibile un modulo per il rilascio delle deleghe.
- Soggetti obbligati – INL ricorda che l’obbligo di possedere la patente vale per tutte le imprese che si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco contenuto nell’allegato X del TU sulla Sicurezza ( D:Lgs. n. 81/2008).
- Sono inclusi anche giardinieri che effettuano specifici lavori di posa in opera di aiuola o muri perimetrali in cemento; archeologi che effettuano rilievi in cantiere (l’iscrizione all’albo vale come iscrizione alla CCIAA).
- Le operazioni di scarico e carico dei materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella mera fornitura e pertanto le aziende che svolgono tali operazioni non sono tenute al possesso della patente.
- Consorzi – Solo i consorzi stabili, dotati di autonoma personalità giuridica sono tenute a richiedere la patente o l’attestazione SOA. Viceversa i consorzi ordinari privi di personalità non sono tenute al possesso della patente, ma si avvalgono della patente a crediti o attestazione SOA in possesso delle imprese consorziate
- Verifiche su subappaltatori – Le verifiche sul possesso della patente a crediti devono essere effettuate anche sulle imprese esecutrici in subappalto. La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €.
- 08 ottobre 2024
Le 4 FAQ per la patente a crediti edilizia
INL pubblica le prime 4 FAQ.- Con la prima si chiarisce chi può fare l’autocertificazione mediante PEC e fino a quando. L’autocertificazione con la PEC può essere fatta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stanno già operando in cantieri temporanei o mobili, salvo l’obbligo di inoltrare l’istanza tramite portale entro il 31 ottobre
- La seconda conferma l’irrilevanza della categoria SOA in classifica pari o superiore alla terza
- la terza precisa che in caso di presenza di più datori di lavoro e di più unità produttive, il possesso dei requisiti – DVR e nomina del RSPP- si deve intendere riferito all’intera azienda
- con la quarta si chiarisce il contenuto della dichiarazione in merito alla formazione dei datori di lavoro: posto che tale formazione diviene obbligatoria solamente per effetto dell’accordo Stato Regioni, fino alla adozione di quel provvedimento, la dichiarazione che comprenda anche l’aver fatto la formazione ai datori di lavoro (inserita nell’oggetto dell’autocertificazione e della domanda), non può costituire motivo di non veridicità, posto che la né autocertificazione né la domanda attraverso il portale “potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori”.
- 03 ottobre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 il decreto ministeriale con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Inoltre, INL pubblica la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
- 01 ottobre 2024
Tutorial e istruzioni operative per l’accesso al sito di INL e il rilascio della patente a crediti
INL pubblica le istruzioni tecniche e i video tutorial per l’accesso al portale e richiedere la patente a crediti:
Tutorial per l’accesso del Legale Rappresentante
Tutorial per l’accesso del Delegato
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 il decreto ministeriale con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Inoltre, INL pubblica la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Contesto normativo – Patente a crediti edilizia:
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che implementa l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che disciplina la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
- Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Come funziona la classificazione punteggio – Patente a crediti edilizia:
- Le informazioni che saranno contenute nel Portale dell’Ispettorato
- I Crediti ottenibili dall’azienda (Massimo 100 in 40 anni)
- Le ipotesi di sospensione, di massimo 12 mesi
- La procedura di recupero dei crediti
Il Decreto attuativo della patente a crediti fissa un massimo di 100 punti da raggiungere in 40 anni.
Fino a 30 punti iniziali:
- fino a 10 crediti, al momento del rilascio
- fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente
30 crediti ulteriori, legati alla storicità dell’azienda:
- fino a 10 sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A
- fino a 20 attraverso l’ottenimento di 1 credito ogni 2 anni di attività
40 crediti ulteriori attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione.
- Fino a 10 punti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Dimensione dell’organico aziendale
- Possesso della qualifica Mastro Formatore Artigiano
- Possesso di certificazione SOA di I e II classifica
- Applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
- Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri
- Riconoscimento dell’incentivo dalla Cassa Edile per gli operai inquadrati al primo livello (e altre condizioni necessarie)
- Possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonchè su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale
- Certificazione del regolamento interno delle società cooperative
- Fino a 30 punti:
- Dimensione dell’organico aziendale
- Possesso della qualifica Mastro Formatore Artigiano
- Possesso di certificazione SOA di I e II classifica
- Applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
- Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri
- Riconoscimento dell’incentivo dalla Cassa Edile per gli operai inquadrati al primo livello (e altre condizioni necessarie)
- Possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonchè su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale
- Certificazione del regolamento interno delle società cooperative
Casi di esonero:
- Non sono obbligati ad avere la patente a punti:
- Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
- Coloro in possesso di un documento equivalente di un altro Stato
- Coloro in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici
Come ottenere la patente a punti:
- Per richiedere la patente a punti, è necessario presentare domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Attestazione di avvenuta formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
- DURC in corso di validità.
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- I requisiti possono essere autocertificati.
- La patente viene rilasciata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.
Revoca della patente
Con la conversione in legge, si introduce il comma 4: qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente può essere revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca della patente, impresa e/o lavoratore autonomo possono presentare domanda per ottenere nuova patente.
Come sopra citato, la patente con punteggio inferiore a n. 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.
Controlli e sanzioni:
In caso di ingresso in cantiere senza la patente o con meno di 15 crediti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000 euro, nonchè l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Violazioni per la decurtazione dei crediti
L’elenco di seguito riepiloga le violazioni che comportano decurtazioni di crediti dalla patente. Le decurtazioni variano a seconda della gravità della violazione.
- In caso di infortuni gravi o mortali, le decurtazioni possono essere molto elevate.
- Omessa elaborazione del DVR = 5 punti decurtati
- Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione = 3 punti decurtati
- Omessi formazione e addestramento = 2 punti decurtati
- Omessa costituzione del SSP o nomina del RSPP = 3 punti decurtati
- Omessa elaborazione del POS = 3 punti decurtati
- Omessa fornitura del DPIcontro le cadute dall’alto = 2 punti decurtati
- Mancanza di protezioni verso il vuoto = 3 punti decurtati
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno = 2 punti decurtati
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi = 2 punti decurtati
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi= 2 punti decurtati
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti = 2 punti decurtati
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo = 2 punti decurtati
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo = 2 punti decurtati
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio per esposizione all’amianto = 1 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 = 3 punti decurtati
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche = 3 punti decurtati
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 = 3 punti decurtati
- Omessa valutazione del rischio di annegamento = 2 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie = 2 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi = 3 punti decurtati
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punto decurtato
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sendi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177 = 1 punto decurtato
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 = 1 punto decurtato
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73= 2 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73= 3 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni = 5 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro = 8 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro = 15 punti decurtati
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto = 20 punti decurtati
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati.
