DPI e indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari – Modifiche al D.lgs 81/08

Il Decreto del 20 dicembre 2021 prevede la sostituzione dell’allegato VIII del D.Lgs 81/08, aggiornandone il contenuto in materia di DPI : “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari”.

Il Decreto del 20 dicembre 2021 che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione Europea, modifica gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere tecnico.


L’aggiornamento dell’Allegato VIII del Testo Unico di Sicurezza consentirà ai datori di lavoro di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, in conformità della disciplina europea sui DPI della direttiva 89/656/CEE, modificata sia con la Direttiva 1832/2019 che con il Regolamento europeo sui DPI che ha modificato la classificazione dei prodotti.

Si riporta l’Allegato VIII del D.Lgs 81/08 recante indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari

la Direttiva 89/656, la normativa europea sui DPI

La direttiva 89/656/CEE determina le prescrizioni minime per l’utilizzo di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate dai lavoratori quando i rischi non possono essere eliminati o limitati attraverso dispositivi di protezione collettiva o con misure o procedure organizzative.

Ricordiamo, che con l’emanazione del Regolamento europeo sui DPI (regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio) è stata modificata la classificazione dei prodotti in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale.
In conclusione, la Direttiva 89/656/CEE è stata aggiornata negli allegati I, II e III per fare in modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi al Regolamento DPI, con la terminologia in esso utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale.

Allegati I II e III della Direttiva 89/656

  • Allegato I della direttiva 89/656/CEE
    E’ riportato uno schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’uso di attrezzature di protezione individuale e sono definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si intende proteggere.
  • Allegato II della direttiva 89/656/CEE,
    Contiene un elenco indicativo delle tipologie delle attrezzature di protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di rischio riportate nell’allegato I. L’allegato II dovrebbe essere modificato anche per includere esempi di attrezzature di protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata.
  • Allegato III della direttiva 89/656/CEE 
    Contiene un elenco indicativo delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui all’allegato II. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE) 2016/425, è opportuno riorganizzare l’allegato III della direttiva 89/656/CEE.

Fonte Gazzetta Ufficiale e Direttive UE

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