GESTIRE IN MODO SEMPLICE LA SICUREZZA SUL LAVORO GRAZIE AL PORTALE DMS SGI
La gestione degli adempimenti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro può essere a volte problematica per i datori di lavoro, soprattutto in realtà strutturate. Sfruttando la propria esperienza nella gestione della sicurezza e dei cantieri SGI propone alle aziende uno strumento innovativo che monitora il soddisfacimento degli obblighi normativi da parte dei propri fornitori.
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DMS SGI – I PRINCIPALI VANTAGGI
- Verifica specifica e mirata dei fornitori come previsto dal D.Lgs 81/2008
- Tutti i percorsi di qualifica tecnico-professionale delle ditte fornitrici a seconda della loro natura giuridica e dell’attività oggetto del contratto controllati da tecnici qualificati ed esperti in materia senza impiego di risorse interne
- Usufruire di un sistema di alert che permette di mantenere e monitorare le scadenze nel tempo e, grazie alla generazione di report, di evitare l’accesso di figure non autorizzate o comunque non più in possesso dei requisiti necessari
COSA RISCHIANO LE IMPRESE IN CASO DI MANCATA QUALIFICA?
Le conseguenze di una mancata od incompleta verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici possono avere ripercussioni rilevanti per i datori di lavoro delle società committenti.
L’inosservanza di quanto previsto in termini di sicurezza sul lavoro comporta onerose sanzioni a carico del committente: sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 500 a un massimo di 1.800 euro e sanzioni penali che prevedono l’arresto da due a sei mesi o un’ammenda da 1.000 a 6.400 euro.
Un ulteriore ripercussione da non sottovalutare: la responsabilità solidale.
Il datore di lavoro, committente, risponde in solito in caso di mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi. Inoltre risponde in solido con l’appaltatore (o eventuali subappaltatori) anche per tutti i danni per cui il lavoratore non risulti indennizzato all’INAIL.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Di seguito l’elenco non esaustivo della documentazione che le società esecutrici devono fornire per essere qualificate:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
- Documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati per sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed idoneità sanitaria;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale;
- Dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- Documento unico di regolarità contributiva;
- Dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile;
- Attestati inerenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro