DIRETTIVA SUP, PLASTICA MONOUSO: IN VIGORE DAL 14 GENNAIO 2022

Il 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/904, cosidetta “Direttiva SUP“ sulla riduzione dell’incidenza di prodotti di plastica monouso sull’ambiente.

AGGIORNAMENTO – AGOSTO 2022

Leggi Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196

Leggi Direttiva (UE) 2019/904

Il CONAI pubblica le Linee Guida riferite all’attuazione in Italia della Direttiva n. 2019/904/UE (Direttiva SUP – single use plastic) in materia di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente.
Il documento intende rappresentare una fotografia delle misure attualmente vigenti in Italia in materia di  imballaggi in plastica monouso.


Precisiamo che il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica tra fine maggio e fine giugno scorsi, con l’obiettivo di raccogliere tutti gli spunti utili alla definizione di un documento condiviso e completo, che riporti indicazioni esaustive alle imprese coinvolte sul tema.

La Direttiva SUP prescrive agli Stati membri dell’Unione Europea di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare misure mirate a a ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso.

Tra le misure più rilevanti, ognuna riferita a determinati imballaggi in plastica, vi sono la riduzione al consumo, la restrizione all’immissione sul mercato, la previsione di specifici requisiti strutturali e di etichettatura.

Gli imballaggi interessati dalle disposizioni del decreto sono:

  • Riduzione del consumo: tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; determinati contenitori per alimenti.
  • Restrizioni all’immissione sul mercato: piatti, determinati contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Possono essere commercializzati, stante determinate condizioni, alternativamente agli imballaggi in plastica monouso, gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificati e conformi allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%.

Per gli imballaggi sui quali ricade tale restrizione è consentita la messa a disposizione sul mercato nazionale fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo, ossia il 14 gennaio 2022.

Requisiti

  • Requisiti dei prodotti: Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri e bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi.

Dal 3 luglio 2024, i contenitori con tappi e coperchi in plastica possono essere immessi sul mercato solo se tali tappi e coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non rientrano nell’obbligo. Per tali imballaggi è consentito l’esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo.

Le bottiglie per bevande fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere: dal 2025 almeno il 25% di plastica riciclata; dal 2030 almeno il 30% di plastica riciclata.

  • Requisiti di marcatura: tazze o bicchieri per bevande.

Per la corretta applicazione dell’obbligo è richiamato il Regolamento attuativo 2020/2151/UE sulle specifiche tecniche di marcatura.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&from=IT)

Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di commercializzare tali imballaggi anche in assenza dei requisiti di marcatura richiesti, fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo, ossia il 14 gennaio 2022.

Nel decreto sono previste specifiche sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni.

FONTE CONAI

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