Revisione Direttiva amianto: protezione dei lavoratori esposti

Pubblicata la Direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto

In Gazzetta europea è stata pubblicata la revisione della Direttiva europea sull’amianto, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2024

Rimandiamo alla Nota esplicativa di Confindustria del 13 febbraio 2024.

La Direttiva europea fa parte del Piano europeo di lotta contro il cancro, e prevede fra il resto, che gli attuali livelli di esposizione siano abbassati e che il conteggio delle fibre di amianto sia effettuato sulla base di una metodologia più moderna. Inoltre, la norma si caratterizza di nuove scadenze per imprese e Stati membri con termine di recepimento al 2024.

Entro il 𝐢𝐥 𝟐𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, la nuova norma dovrà essere adottata dagli Stati Membri.

Le modifiche della Direttiva 2023/2668

La Direttiva 2023/2668 intende allora inasprire la legislazione dell’UE a maggior tutela dei lavoratori dai rischi dell’amianto, puntando da un lato all’abbassamento dei livelli di esposizione, dall’altro un metodo più moderno e sensibile per il conteggio delle fibre di amianto.

Le modifiche rivedono il valore limite e la metodologia di misurazione per l’amianto per ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto per garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione superiore a 0,01 fibre di amianto per cm³. Si tratta di una diminuzione di dieci volte rispetto al valore attualmente in vigore, spiega il Consiglio.

Sostituire l’analisi di microspia a contrato con quella in microscopia elettronica (EM)

La Direttiva si focalizza sull’utilizzo di un metodo più moderno e sensibile per il conteggio delle fibre di amianto, ovvero la microscopia elettronica (EM). Gli Stati membri avrebbero 6 anni per conformarsi ai nuovi requisiti metodologici, e abbandonare l’attuale metodo di misurazione, la microscopia a contrasto di fase (PCM), per adottare il nuovo metodo EM.

La Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 – tutte le novità per la protezione dal rischio amianto

La nuova Direttiva europea 2023/2668 è caratterizzata da n.2 articoli:

  • Art.1 modifiche agli articoli della “Direttiva Amianto” e scadenze per le imprese.
  • Art. 2: data di recepimento della Direttiva: 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟐𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓

L’articolo 1 revisiona diversi significativi articoli della Direttiva Amianto (2009/148):

  • Articolo 1 della Direttiva Amianto: fa salve le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro) che siano più favorevoli ai lavoratori per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro
  • Articolo 2 della Direttiva Amianto: definizione di amianto, a partire dai componenti dell’amianto silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Articolo 3 della Direttiva Amianto: (Par.2 e 3) definizione della valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto; il riferimento alle esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità;
  • Articolo 6 della Direttiva Amianto: Misure di riduzione dell’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro (indicazione delle misure)
  • Articolo 8 della Direttiva Amianto: Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
  • a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o
  • b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.
  • Articolo 15 della Direttiva Amianto: “1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ottengono, prima dell’inizio dei lavori, un’autorizzazione dall’autorità competente. A tal fine forniscono a tale autorità competente almeno la prova di conformità all’articolo 6 e i certificati attestanti il completamento della formazione conformemente all’articolo 14 e all’allegato I bis”.
  • Articolo 18 quater  della Direttiva Amianto: La Commissione valuta, nel contesto della prossima valutazione a norma dell’articolo 22, se vi sia la necessità di aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi di cui all’articolo 2 alla luce delle conoscenze scientifiche, nonché la necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro.
  • Articolo 21 della Direttiva Amianto“Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall’esposizione all’amianto figura all’allegato I”
  • Articolo 22 bis della Direttiva AmiantoEntro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 22, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite.

Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuterà la fattibilità di un’ulteriore riduzione dei valori limite.

Fonte Direttiva (UE) 2023/2668

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