Decreto Lavoro 2023: le modifiche al D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri approva alcuni provvedimenti in materia di lavoro e inclusione sociale con il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 48 del 2023, chiamato “Decreto Lavoro”.

In sintesi le modifiche in materia di sicurezza sul lavoro, vigilanza e controllo:

  • Modifiche del D.Lgs 81/08 – Testo Unico sulla Sicurezza:
    • Obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi.
    • I componenti di un’impresa familiare e i lavoratori autonomi devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi a quanto previsto dal titolo III e opere provvisionali come da titolo IV del D. Lgs 81/08.
    • Integrati gli obblighi del medico competente: formula il giudizio di idoneità sulla base della cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro; in caso di suoi impedimenti gravi e motivate ragioni comunica al Datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto.
    • Controllo delle attività formative sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
    • Estesa anche ai soggetti privati la qualifica di pubblico servizio nella funzione di vigilanza e controllo delle attrezzature nei luoghi di lavoro.
    • Necessaria auto-certificazione per chi noleggia attrezzature da lavoro, a garanzia dell’avvenuta formazione e addestramento specifico per i soggetti utilizzatori delle attrezzature stesse.
    • Obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature per lo svolgimento delle attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza
  • Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
  • Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza per la Regione Sicilia e province autonome di Trento e di Bolzano.

Modifiche al D.Lgs 81/08 sicurezza sul lavoro

Analizziamo nello specifico punto per punto le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Articolo 18, comma 1, lettera a):
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – Nomina del Medico competente

Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
In rispetto della nuova modifica, i datori di lavoro hanno l’obbligo di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs.81.

Articolo 21, comma 1, lettera a):
COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

Importante disposizione per lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare, che sono dunque chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV relativo a CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

Articolo 25, comma 1 (nuova lettera e-bis):
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Inserita la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che riguarda appunto, gli obblighi del medico competente:
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 [relativo ai titoli e requisiti del medico competente], per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

Il Decreto introduce 2 nuovi obblighi in capo al medico competente:

  • Il primo, quello di acquisire la cartella sanitaria rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro e tenerne conto per l’emissione dell’idoneità sanitaria
  • Il secondo obbligo, richiede al medico competente di segnalare un sostituto in caso di impedimento grave e per ragioni motivate.

Articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis):
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI RLS

Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 che riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza – RLS.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

L’articolo 37 comma 2 era già stato protagonista di modifiche con il Decreto Fisco Lavoro del 2021 [Leggi il nostro approfondimento], che prospettava l’elaborazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni per la Formazione sulla sicurezza entro il 30 giugno 2022 (impegno che non è stato ancora rispettato). L’Accordo dovrà comprendere il dettaglio dei contenuti minimi della formazione e monitorare l’efficacia del nuovo Accordo, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori, docenti e dei discenti.

Articolo 71, sostituito il comma 12:
ATTREZZATURE – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III)

Il DL n. 48/2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71 [obblighi del datore di lavoro] in merito alle attrezzature da lavoro:

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»

Articolo 72, comma 2:
ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)

Sempre in riferimento all’utilizzo delle attrezzature da lavoro, il DL n. 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72. Ora, il nuovo comma 2 prevede: 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione auto-certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

Non solo a carico del datore di lavoro ma, la dichiarazione auto certificativa è richiesta anche dal soggetto che prende noleggio e deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.

Articolo 73 (aggiunto il comma 4-bis);
ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III)

Sempre in riferimento al Titolo III, che riferisce utilizzo di attrezzature da lavoro e dispositivi di protezione individuale, il DL 48/2023 aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 introducendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

Il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di attrezzature da lavoro. Il nuovo comma 4-bis stabilisce lo stesso obbligo di formazione e addestramento specifico per il datore di lavoro che utilizzi le attrezzature da lavoro.

Articolo 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4):
SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Sempre in riferimento al Titolo III sulle attrezzature: il DL 48/2023 aggiunge una “finestra” all’art. 87, comma 2, lettera c), in riferimento a sanzioni per datori e altri soggetti. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: […] c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

Dunque, con il nuovo obbligo di formazione e addestramento in caso di utilizzo di attrezzature da lavoro in capo al Datore di lavoro, il DL n. 48/2023 introduce la conseguente sanzione in caso di inottemperanza dell’adempimento.

Fonte “Decreto lavoro 2023”

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