Decreto acque: nuove disposizioni sulla qualità dell’acqua per il consumo umano

Pubblicato il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2020/2141/UE riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Recepita con il D.Lgs n. 18 del 2023 e in vigore dal 21 marzo 2023 la Direttiva UE 2020/2184 recante disposizioni in merito alla tutela della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano.

Il decreto abroga e sostituisce la normativa nazionale precedente, ed ha l’obiettivo di tutelare la salute dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque potabili, assicurandone salubrità e pulizia, nonché quello di migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Cosa si intende per “acque destinate al consumo umano”?

L’articolo 2 del Decreto indica cosa si intende per “acque destinate al consumo umano“. Si tratta di tutte quelle:

  • trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente”;
  • utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato”.

Esclusioni dal campo di applicazione del Decreto acque

Restano fuori dal campo di applicazione della Direttiva UE n. 2020/2184:

Soggetti coinvolti nella gestione dell’acqua destinata al consumo umano

La nuova disciplina sancisce obblighi specifici per coloro che sono responsabili della gestione e tutela delle acque destinate al consumo umano ed in particolare per i soggetti coinvolti, così definiti:

  • Gestore idro-potabile
    Colui che è gestore del servizio idrico integrato e che fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o comunque, chiunque confezioni per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori.
  • Gestore della distribuzione idrica interna 
    Colui che è proprietario, titolare, amministratore, direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua.
  • Impresa alimentare che utilizzi acqua per incorporarla negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano. 
  • Parte della filiera, anche, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, più in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d’uso.

I gestori idrici della distribuzione interna, sono tenuti ad effettuare, per la prima volta, attività di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari entro il 12 gennaio 2029. La valutazione sarà necessariamente da riesaminare ogni 6 anni e, in caso, aggiornata.

I gestori della distribuzione idrica (GDI) devono effettuare la valutazione e gestione del rischio con particolare riferimento a Legionella e Piombo (parametri elencati nell’Allegato I, Parte D), adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana.

Nuovi valori e parametri di riferimento

Gli obblighi generali da rispettare affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite sono definiti dall’articolo 4 del Decreto e più precisamente, ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti, le acque potabili sono considerate salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • Non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana
  • Devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell’Allegato I, Parti A “Parametri microbiologici”, B “Parametri chimici” e D “Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici”
  • Devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell’Allegato I e fissati ai sensi dell’articolo 12, comma 132.

Sanzioni per i gestori

Il provvedimento prevede altresì un impianto sanzionatorio specifico per le violazioni ai principali obblighi contenuti nel D. Lgs. 18/2023. In particolare si evidenzia che:

  • Il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano non conforme ai requisiti minimi è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro; per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, il GIDI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro in caso di violazione dell’art. 5 comma 3 D. Lgs. 18/2023 (ovvero qualora i parametri rispettati al punto di consegna non siano mantenuti al punto di utenza); l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile e di distribuzione idrica interno agli edifici prioritari è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro nel primo caso e da 500 a 5.000 euro per i GIDI.
  • L’inosservanza degli obblighi di implementazione dei controlli interni ai sensi dell’art. 14 (ovvero i controlli svolti dal gestore idro-potabile), è soggetta alla sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro.

Acque: istituzione di Censie e Antea

A garanzia del rispetto della nuova disciplina, la gestione e comunicazione dei dati necessari, lo scambio di dati anche tra autorità competenti a livello nazionale ed europeo e gli operatori del settore idropotabile, verranno istituiti:

  • CeNSiA (Centro nazionale per la sicurezza delle acque) che tra le proprie attribuzioni dovrà approvare i Piani di sicurezza delle acque (PSA), rilasciare le autorizzazioni per i ReMaF (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano) e gestire il sistema informativo centralizzato AnTeA
  • AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili) sistema informatico che dovrebbe assicurare l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualità delle acque da destinare e destinate a consumo umano, nonché la comunicazione, l’integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorità ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile.

Tutto questo, comporta di conseguenza una implementazione dei vari piani di sicurezza con il coinvolgimento dei Laboratori autorizzati ad eseguire le analisi sulle acque destinate al consumo umano.

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