COVID19: LE MISURE ATTUALMENTE IN VIGORE

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Il Consiglio dei MInistri n. 51 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza.

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021

  • Obblighi vaccinali

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e  gli operatori di interesse sanitario, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della saluteLa vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l’obbligo non sussiste e la vaccinazione può essere omessa o differita.

Estensione dell’obbligo vaccinale

Esteso l’obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 anche per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, organismi della legge n.124 del 2007 , istituti penitenziari e delle strutture che erogano  prestazioni  in  regime  di  ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza  specialistica in  regime  ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che  erogano  prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni.

Sanzioni

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e delle strutture assicurano il rispetto dell’obbligo.

La violazione delle disposizioni sul controllo del rispetto dell’obbligo è sanzionata con il pagamento di  una  somma  da  Euro  400  a Euro 1.000; in caso di reiterata violazione della disposizione la  sanzione  amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

  • Impiego e durata delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass)

La certificazione verde COVID-19 ha  una  validità di nove mesi (non più 12 mesi) a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed  è rilasciata automaticamente all’interessato,  in  formato  cartaceo  o digitale,  dalla  struttura  sanitaria   ovvero   dall’esercente   la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e  contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.

  • Estensione utilizzo certificazioni verdi COVID-19 (green pass)

A far data dal 6 agosto  2021,  è  consentito  in  zona  bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi COVID-19, l’accesso  ai  seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

a-bis) alberghi e strutture ricettive;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonche’ attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche  e locali assimilati;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di  squadra,  centri benessere,  anche  all’interno  di  strutture   ricettive, limitatamente alle attivita’ al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f)  centri  termali,  salvo  che  per   gli   accessi   necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita’   riabilitative   o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili  o  religiose;

h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;

i) concorsi pubblici.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto

Fino  al  31  dicembre  2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a)  aeromobili  adibiti  a  servizi  commerciali  di  trasporto  di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto  interregionale, comprendendo anche quelli impiegati per i collegamenti marittimi  nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti (che prima erano esclusi);

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario  passeggeri di tipo interregionale Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di  persone,  ad  offerta indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo continuativo   o periodico su un percorso che collega piu’ di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con  conducente;

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con  la chiusura delle cupole paravento, con finalita’  turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni  alla vendita dei titoli di viaggio;

e-ter) mezzi  impiegati  nei servizi  di trasporto pubblico locale o regionale;

Tali disposizioni non si applicano  ai  soggetti di eta’ inferiore ai dodici anni e ai  soggetti  esenti  dalla  campagna vaccinale.

Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita’ a campione.

  • Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

SUPER GREENPASS

Dal 29 novembre 2021 il provvedimento introduce il “super green pass”, ovvero lo strumento che il Governo ha deciso di mettere in campo per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19, dovuta anche alle nuove varianti.

Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per:

a) avvenuta vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,  al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della  prima  dose  di  vaccino  o  al  termine  del ciclo  vaccinale  primario  o  della somministrazione della relativa dose di richiamo.

La fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti altresì ai soggetti di età inferiore ai dodici  anni  e  ai  soggetti  esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Nelle zone gialla e arancione queste disposizioni si applicano in particolare ai servizi di ristorazione , ad eccezione di quelli all’interno di alberghi e di altre  strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, delle mense e catering continuativo su base contrattuale, a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis (accesso ai servizi ed attività in zona bianca).

Disposizioni transitorie

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nei territori che si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate per:

a) avvenuta vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,  al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della  prima  dose  di  vaccino  o  al  termine  del ciclo  vaccinale  primario  o  della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi sono consentiti anche ai soggetti di eta’ inferiore ai dodici  anni  e  ai  soggetti  esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Nei servizi sono  compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati  esclusivamente  ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering  continuativo  su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni  di  cui  al comma 1 dell’articolo 9-bis del  predetto  decreto-legge  n.  52  del 2021 (accesso ai servizi ed attività in zona bianca).

Controlli 

Il Prefetto territorialmente competente, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni verdi. Il Prefetto trasmette al Ministro dell’interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.

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