Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Il Consiglio dei MInistri n. 51 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza.
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021
- Obblighi vaccinali
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l’obbligo non sussiste e la vaccinazione può essere omessa o differita.
Estensione dell’obbligo vaccinale
Esteso l’obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 anche per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, organismi della legge n.124 del 2007 , istituti penitenziari e delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni.
Sanzioni
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e delle strutture assicurano il rispetto dell’obbligo.
La violazione delle disposizioni sul controllo del rispetto dell’obbligo è sanzionata con il pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000; in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- Impiego e durata delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass)
La certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi (non più 12 mesi) a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo.
In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.
- Estensione utilizzo certificazioni verdi COVID-19 (green pass)
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
a-bis) alberghi e strutture ricettive;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonche’ attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita’ al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita’ riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’;
i) concorsi pubblici.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto
Fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, comprendendo anche quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti (che prima erano esclusi);
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita’ turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti di eta’ inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita’ a campione.
- Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
SUPER GREENPASS
Dal 29 novembre 2021 il provvedimento introduce il “super green pass”, ovvero lo strumento che il Governo ha deciso di mettere in campo per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19, dovuta anche alle nuove varianti.
Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
La fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti altresì ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Nelle zone gialla e arancione queste disposizioni si applicano in particolare ai servizi di ristorazione , ad eccezione di quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, delle mense e catering continuativo su base contrattuale, a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis (accesso ai servizi ed attività in zona bianca).
Disposizioni transitorie
Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nei territori che si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate per:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi sono consentiti anche ai soggetti di eta’ inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Nei servizi sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021 (accesso ai servizi ed attività in zona bianca).
Controlli
Il Prefetto territorialmente competente, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni verdi. Il Prefetto trasmette al Ministro dell’interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.