Covid-19: le disposizioni attive ad oggi

Proroga fino al 30 giugno 2024 per l’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

Il Ministero della Salute con ordinanza n. 23A07203 del 27 dicembre 2023 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 che riguardano l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, proroga le misure contenute nella Ordinanza del 28 aprile 2023 fino al 30 giugno 2024.

Dove sono obbligatorie le mascherine per il 2024?

Di seguito riportiamo le indicazioni riportate nell’Ordinanza del 28 aprile 2023 in vigore fino al 30 giugno 2024:

  • Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo e’ esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita’ e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  • Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
  • Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
  • Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
  • La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da Covid-19 per l’accesso ai Pronto soccorso e’ rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorita’ regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022.

 

  • Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
    a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con una persona con disabilita’ in modo da non poter fare uso del dispositivo.

 

  1. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Fonte Ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2023 e Ordinanza del Ministro della Salute del 27 dicembre 2023

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 Giugno 2022

Nessuna conferma o modifica del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 Giugno 2022 da parte del Governo.

Si evidenzia comunque che la norma secondo la quale il Covid-19 è qualificato come infortunio sul lavoro e quella che equipara l’adozione del protocollo al rispetto dell’art. 2087 del Codice civile non hanno scadenza, per cui la data del 31 ottobre non configura alcuna scadenza in merito all’uso del protocollo, anch’esso efficace fino a che la normativa richiamata sarà in vigore. Il ricorso all’uso del Protocollo è facoltativo, ma fortemente raccomandato viste le responsabilità del datore di lavoro.

Misure di isolamento soggetti positivi e contatti stretti

Nessuna modifica per il regime previsto per isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022) con relative condizioni di riammissione al lavoro.

Covid19: aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del DL 24 marzo 2022 n. 24 convertito in L. 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

Sorveglianza Sanitaria e riammissione al lavoro dopo infezione

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Fonte: Ministero della Salute

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