Covid19: le disposizioni attive ad oggi

Nessuna proroga ufficiale pervenuta al 31 ottobre 2022 del Protocollo anti-contagio ma nemmeno nessuna conferma di scadenza tramite provvedimento legislativo.

Riepiloghiamo le disposizioni attive ad oggi – 2 maggio 2023

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 Giugno 2022

Nessuna conferma o modifica del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 Giugno 2022 da parte del Governo.

Si evidenzia comunque che la norma secondo la quale il Covid-19 è qualificato come infortunio sul lavoro e quella che equipara l’adozione del protocollo al rispetto dell’art. 2087 del Codice civile non hanno scadenza, per cui la data del 31 ottobre non configura alcuna scadenza in merito all’uso del protocollo, anch’esso efficace fino a che la normativa richiamata sarà in vigore. Il ricorso all’uso del Protocollo è facoltativo, ma fortemente raccomandato viste le responsabilità del datore di lavoro.

 Proroga utilizzo mascherine nelle strutture sanitarie

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato l’ordinanza del 28 aprile 2023, che introduce nuove regole per l’utilizzo delle mascherine all’interno delle strutture sanitarie e degli ospedali.

Fino al 31 dicembre 2023, resterà in vigore l’obbligo di indossare le mascherine per lavoratori e visitatori delle strutture sanitarie che si trovino all’interno di reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi. Stesse regole per utenti e visitatori di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come le RSA e gli hospice. Nei restanti reparti la decisione spetterà ai direttori; allo stesso modo, saranno i medici a disporre l’eventuale obbligo di mascherina all’interno degli ambulatori, che comunque decade per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Misure di isolamento soggetti positivi e contatti stretti

Nessuna modifica per il regime previsto per isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022) con relative condizioni di riammissione al lavoro.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del DL 24 marzo 2022 n. 24 convertito in L. 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

Sorveglianza Sanitaria e riammissione al lavoro dopo infezione

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire producendo certificato di avvenuta negativizzazione. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Fonte: Ministero della Salute

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