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Dic
2020
COVID19: Decreto Natale e le disposizioni per viaggi e ingressi in Italia
I viaggi e gli ingressi in Italia, con l’Ordinanza del 18 dicembre 2020, in vigore dal 20 dicembre e sino all’adozione di un nuovo DPCM e non oltre il 15 gennaio 2021, hanno nuove restrizioni, di seguito elencate:
- alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia da Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020* per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma, 1, lettere a), b) e c), (a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute) del medesimo decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 8 del sopra citato decreto (isolamento fiduciario e sorveglianza attiva), ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo. Tale disciplina si applica anche alle persone che, nel medesimo periodo, abbiano soggiornato o transitato in Stati e territori di cui all’elenco C per motivi diversi da quelli richiamati e ferme restando le eccezioni di cui al comma 8;
- limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del DPCM 3 dicembre 2020;
- ai movimenti da e per l’Uruguay si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco E** dell’allegato 20 del decreto del DPCM 3 dicembre 2020.
ELENCO C A decorrere dal 10 dicembre 2020 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilita' delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. **
Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. 4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Dal 20 dicembre fino al 6 gennaio, è vietato l’ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il Ministero della Salute ha disposto quanto segue:
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interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
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vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
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le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.